Il consumatore può contestare un decreto ingiuntivo definitivo quando è mancato il controllo sulle clausole abusive. Ma fino a dove può spingersi? L’opposizione tardiva non consente di riaprire ogni questione relativa al credito: il Tribunale di Trapani ha escluso la contestazione sulla titolarità del credito e, all’esito dell’esame delle censure relative alle clausole contrattuali, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Tribunale di Trapani, sentenza del 19 ottobre 2026, n. 765
La protezione riguarda lo squilibrio contrattuale
La disciplina consumeristica consente di verificare se le clausole predisposte dal professionista determinino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed è in questa prospettiva che la sentenza applica i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte del 6 aprile 2023 n. 9479: quando nel decreto ingiuntivo divenuto definitivo sia mancato un controllo motivato sulle clausole abusive, il consumatore può ottenerne la verifica mediante l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Il rimedio, tuttavia, non determina una generale rimessione in termini del debitore. La sua funzione resta circoscritta alla tutela contro l’abusività delle clausole che abbiano concretamente inciso sull’esistenza o sulla quantificazione del credito ingiunto, restando precluse ulteriori difese che avrebbero potuto essere esercitate con una opposizione tempestiva.
La titolarità resta fuori dall’esame sulla vessatorietà
La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento personale e da un rapporto di apertura di credito mediante carta, posti a fondamento di un decreto ingiuntivo del 2016 non tempestivamente opposto. A seguito dell’avviso del Giudice dell’esecuzione, che aveva rilevato l’assenza di motivazione in ordine al carattere non abusivo delle clausole, la debitrice proponeva opposizione tardiva contestando anche la titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Questa censura, osserva il Tribunale, non riguarda lo squilibrio prodotto da una clausola, ma la spettanza del diritto al pagamento. Non basta quindi la qualità di consumatore per ricondurla alla verifica delle condizioni abusive: la questione resta estranea all’oggetto dell’opposizione tardiva.
Non basta invocare genericamente la vessatorietà
La pronuncia offre poi un’ulteriore indicazione di interesse pratico. Il consumatore che propone l’opposizione tardiva non può limitarsi a richiamare genericamente categorie di clausole abusive, ma deve individuare le specifiche pattuizioni contestate, illustrare le ragioni del significativo squilibrio e chiarire in quale misura esse abbiano concretamente inciso sulla formazione del credito ingiunto.
Su questa base il Tribunale respinge anche le doglianze relative agli interessi moratori e alle altre clausole contestate, ritenendo insufficienti le allegazioni formulate in termini generici o riferite a pattuizioni che non risultavano concretamente applicate.
La distinzione da tenere ferma è duplice: da un lato, l’opposizione tardiva non consente di recuperare contestazioni estranee al controllo di abusività, come quella relativa alla titolarità del credito; dall’altro, anche le censure propriamente consumeristiche devono riguardare clausole specificamente individuate e concretamente incidenti sulla pretesa monitoria
30.10.2026

