28.10.2026

Revocatoria, fornitori pari sono

  • Italia Oggi

Revocatoria, il fornitore abituale restituisce tutto. La Cassazione (sentenza n. 26558/2026) chiude la porta al “saldo” per i rapporti commerciali ricorrenti: il tetto alla restituzione vale solo se c’è un conto corrente, anche non bancario. Fornire per anni lo stesso cliente non basta a ridurre il conto della revocatoria. Se i pagamenti incassati nel periodo sospetto vengono revocati, il fornitore deve restituirli per intero, salvo dimostrare che tra le parti esisteva un rapporto unitario costruito come un conto corrente. La Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza depositata il 9 ottobre 2026, risolve per la prima volta una questione definita dalla stessa Corte «inedita» e rimessa alla pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica. In gioco c’è l’art. 70, comma 3, della legge fallimentare, oggi riprodotto nell’art. 171, comma 3, del Codice della crisi d’impresa. La norma prevede che, quando la revoca colpisce pagamenti relativi a «rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati», il creditore restituisca soltanto la differenza tra la punta massima del suo credito nel periodo sospetto e il credito rimasto al momento dell’apertura della procedura. Un meccanismo nato per le banche, che i fornitori invocano da anni per abbattere le somme richieste dai curatori.

Il caso. Una società di distribuzione di carburanti era stata condannata dalla Corte d’appello di Milano a restituire al fallimento di un cliente oltre 368 mila euro, pari a cinque pagamenti ricevuti nel periodo sospetto. Il fornitore sosteneva che la lunga serie di forniture e pagamenti integrasse un “rapporto continuativo” e che, quindi, dovesse restituire molto meno. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso.

Il “comunque” non è un passe-partout. Secondo la Corte, la parola «comunque» non allarga la norma a qualsiasi relazione commerciale protratta nel tempo, ma la estende solo ai rapporti che funzionano come un conto corrente bancario. Tre gli argomenti. La ratio: il tetto serve a evitare restituzioni sproporzionate rispetto all’esito finale di un rapporto unitario. Il testo: la legge parla di «posizioni passive» e non di «debiti», evocando un legame giuridico a monte. La certezza del diritto: senza questo ancoraggio, toccherebbe al giudice stabilire caso per caso quante forniture, e per quanto tempo, bastano a far scattare lo sconto.

La conseguenza è netta. Il limite opera solo se le parti hanno convenuto un conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.) o un legame analogo, nel quale i pagamenti del cliente possono ricostituire una disponibilità da usare per nuovi acquisti, come in una linea di credito commerciale. Una sequenza di compravendite distinte, ciascuna con la sua fattura e il suo pagamento, resta un semplice rapporto commerciale e non dà diritto ad alcuna riduzione. Irrilevante anche il vantaggio economico che il fallito possa aver tratto dalla prosecuzione delle forniture: conta la struttura giuridica, non l’andamento dei numeri.

Nessuno sconto sui termini d’uso. La sentenza conferma anche la linea rigorosa sull’esenzione dei pagamenti «nei termini d’uso». Un cambio di modalità – nel caso, il passaggio dalle ricevute bancarie agli assegni postdatati – non è una prassi consolidata e, insieme alla revoca di un bonifico per mancanza di fondi, è stato considerato un indizio della conoscenza dell’insolvenza.

Cosa cambia. Per i fornitori la lezione è contrattuale prima ancora che processuale: chi lavora in modo continuativo con clienti a rischio farebbe bene a formalizzare contratti quadro con plafond, regolazione periodica delle partite o conto corrente di corrispondenza, perché solo così potrà invocare il tetto. Per i curatori, al contrario, la pronuncia offre un argomento solido per chiedere la restituzione integrale dei pagamenti a fronte di fatture autonome. Spese compensate, data la novità della questione e un dato normativo che la stessa Corte giudica «non perspicuo».