Anche l’arredamento di un locale commerciale può essere protetto dal diritto d’autore come opera di architettura d’interni. Non basta però che sia curato o di successo, occorre che esprima un progetto unitario, riconoscibile come tale e dimostrato in giudizio. Muovendo da questo principio, il Tribunale di Milano ha respinto le domande di una catena di ristoranti di ispirazione italiana, nata in Francia e presente in diverse città europee, che accusava un concorrente milanese di averne copiato il concept, escludendo tanto la violazione del diritto d’autore quanto la concorrenza sleale.
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 7269/2026, pubblicata il 23 settembre 2026.
Il concept rivendicato e il precedente Kiko
Secondo l’attrice, dopo una visita del suo fondatore ai ristoranti parigini del gruppo, la convenuta aveva iniziato a riprodurne gli elementi più caratteristici, dagli interni dei locali alla presentazione dei piatti, fino al sito web e alla comunicazione sui social. Oggetto della pretesa non erano i singoli arredi, come la vegetazione rigogliosa, le pareti decorate con piatti e bottiglie, le insegne al neon o la cucina a vista, ma la loro combinazione, ripetuta in ogni ristorante e per questo riconoscibile dal pubblico. Questo insieme costituirebbe, a dire dell’attrice, un’opera di architettura d’interni ai sensi dell’art. 2, n. 5, della legge sul diritto d’autore.
La tesi poggiava su un precedente autorevole. Nel 2020 la Cassazione, nel caso Kiko c. Wycon (sentenza n. 8433), aveva riconosciuto tutela al progetto di arredamento dei negozi Kiko, chiarendo che anche elementi di per sé comuni possono dar vita a un’opera protetta se combinati in modo originale, secondo uno schema definito e visivamente riconoscibile, che riveli una precisa chiave stilistica e non sia imposto da esigenze funzionali. Ciò che si protegge, in altri termini, non sono i singoli arredi, ma il modo in cui l’autore li ha scelti e organizzati in un insieme. Il Tribunale di Milano condivide il principio, ma ne sottolinea il presupposto, perché quell’insieme deve potersi riconoscere come un’opera unitaria. Ed è proprio questo che, nel caso concreto, non è stato dimostrato.
Perché il concept non è un’opera protetta
La prima ragione riguarda il progetto. L’attrice aveva affermato che i locali erano stati progettati da uno studio di design fondato dal gruppo a Londra, ma non ne ha prodotto gli elaborati, e aveva precisato gli elementi del concept soltanto in comparsa conclusionale. Il Tribunale chiarisce che un progetto formale non è indispensabile per la tutela, ma la sua assenza pesa come indizio, perché è proprio il progetto a dimostrare l’esistenza di un disegno unitario, pensato prima delle aperture e destinato a essere replicato.
La seconda, decisiva, riguarda la coerenza tra i locali. Le fotografie dell’attrice ritraevano soprattutto singoli dettagli, mentre quelle della convenuta mostravano ristoranti arredati ciascuno in modo diverso, per stile e per arredi. Se ogni locale fa storia a sé, manca quel filo conduttore che, nel caso Kiko, consentiva di riconoscere lo stesso schema in tutti i punti vendita.
La terza riguarda l’originalità. Vegetazione abbondante, arredi in legno e pelle, pareti coperte di piatti o di bottiglie, mattoni a vista, insegne al neon con frasi spiritose e cucina a vista si ritrovano in migliaia di ristoranti. Nessuno può rivendicarne l’esclusiva e, in assenza di un disegno complessivo riconoscibile, il loro semplice accostamento non diventa un’opera creativa.
Nessuna concorrenza sleale
Le stesse considerazioni portano a escludere la concorrenza sleale, invocata sotto tutti e tre i profili dell’art. 2598 c.c. L’imitazione servile vieta di riprodurre le caratteristiche esteriori che consentono al pubblico di ricondurre un prodotto a una determinata impresa, generando confusione. Presuppone quindi elementi originali e dotati di capacità distintiva, che spetta a chi agisce dimostrare. Qui il presupposto mancava, perché la cucina a vista, le ceramiche colorate e le pareti di mattoni o di bottiglie sono diffuse in tutto il settore, la caraffa a forma di gallo appartiene alla tradizione popolare del Sud Italia e anche la carbonara servita nella forma di parmigiano è una presentazione comune. Chi entra nel ristorante della convenuta, in sostanza, non ha motivo di credere di trovarsi in un locale della catena attrice.
Per la stessa ragione cade l’appropriazione di pregi, che si verifica quando un’impresa si attribuisce pubblicamente qualità o meriti di un concorrente. Se i pregi rivendicati non appartengono in esclusiva all’attrice, la convenuta non può esserseli appropriati. Esclusa infine la concorrenza parassitaria, che richiede di seguire le orme del concorrente in modo sistematico e continuativo, riprendendone nel tempo una pluralità di iniziative originali, e non può servire a sanzionare per altra via un’imitazione priva di effetto confusorio.
Le indicazioni per chi vuole tutelare un concept
La sentenza non nega che un concept commerciale possa essere protetto, ma ricorda che la tutela va costruita prima del contenzioso. Conviene conservare il progetto degli interni con data certa, applicarlo in modo coerente in tutti i locali e documentarne l’aspetto d’insieme, non solo i dettagli, così da poter indicare con precisione, sin dal primo atto, gli elementi della combinazione rivendicata. Accanto al diritto d’autore restano poi le forme di tutela registrata, come il marchio che rappresenta l’allestimento del punto vendita, ammesso dalla Corte di giustizia nel caso Apple (C-421/13), o il disegno o modello dell’Unione, che dopo il regolamento (UE) 2024/2822 comprende espressamente la disposizione degli elementi che formano un ambiente interno. Sono strumenti che fissano sin dal deposito l’oggetto della protezione, senza doverlo ricostruire a posteriori nel processo.
05.10.2026