19.10.2026

Escluse dagli arbitrati le controversie sulla totale assenza di dati

  • Il Sole 24 Ore

Non possono essere sottoposte ad arbitrato le controversie relative alle delibere di approvazione dei bilanci viziate da mancata convocazione e alla redazione di bilanci privi di informazioni che consentono una rappresentazione intelligibile e completa della situazione patrimoniale e finanziaria e quindi violano i principi di chiarezza e veridicità. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza del 18 maggio 2026, n. 14639, che sulla base dell’articolo 2479-ter, comma 3, del Codice civile, esclude la possibilità di decidere con arbitrato le impugnazioni di deliberazioni assembleari relative a oggetti illeciti o impossibili e quelle assunte in assenza assoluta di informazione.

Nel confermare le sentenze dei giudici di merito, la Cassazione sottolinea che la possibilità di rimettere le controversie ad arbitri privati dipende dalla disponibilità del diritto controverso (articolo 806 del Codice di procedura civile): è cioè la disponibilità del diritto a rappresentare il limite all’arbitrato. Ciò in quanto il giudice decide per autorità propria mentre l’arbitro deriva il suo potere dalle parti. Se le parti non possono disporre della situazione sottostante, non è possibile devolvere la stessa ad una decisione arbitrale. Occorre precisare che l’inderogabilità o l’imperatività della norma non determina automaticamente l’indisponibilità del diritto.

L’imperatività riguarda la norma da applicare mentre la disponibilità riguarda la situazione soggettiva dedotta in giudizio. Gli arbitri possono decidere anche su norme imperative che, in ogni caso, devono applicare.

Relativamente al diritto societario, caratterizzato da un rilevante numero di disposizioni imperative e inderogabili, l’articolo 838-bis, comma 5, del Codice di procedura civile, prevede espressamente che non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

In tale contesto occorre distinguere tra l’inderogabilità della regola ex ante e la disponibilità del diritto una volta sorto. Sono inderogabili le cause legali di recesso ma, una volta sorto il diritto, questo è nella disponibilità del socio e quindi sottoponibile ad arbitrato.

Quando però la situazione dedotta in giudizio è riconducibile a un interesse di un terzo, cioè di un soggetto diverso dal socio, viene meno la disponibilità. Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione e dei giudici di merito (Tribunale di Milano, 2 giugno 2025, n, 4456) le controversie sulla violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio non hanno ad oggetto diritti disponibili, in quanto tali principi tutelano interessi generali, non riconducibili al singolo socio.