Un brevetto che descrive in termini funzionali l’architettura di un sistema anticollisione — acquisizione di immagini, riconoscimento degli ostacoli, confronto tra area libera e area transitabile dal veicolo — è privo di altezza inventiva se quelle funzioni erano già ricavabili dalla tecnica anteriore, anche quando descritte con una terminologia diversa. E, se pure fosse valido, non potrebbe estendersi per equivalenti ai sistemi basati su reti neurali, che riconoscono gli ostacoli grazie a un addestramento preventivo e non attraverso il confronto costante tra le immagini riprese e immagini campione conservate in memoria. Su queste basi il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del brevetto italiano n. 1.397.341 e respinto le domande di contraffazione e di concorrenza sleale rivolte contro sistemi di assistenza alla guida fondati sulla tecnologia Mobileye/EyeQ.
Riferimento: Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 7233/2026, pubblicata il 22 settembre 2026.
Il sistema anticollisione e la tecnologia Mobileye
Il brevetto, depositato nel luglio 2008, concesso nel 2013 e oggetto di due istanze di limitazione nel 2018, rivendicava un sistema e un metodo di assistenza alla guida in grado di acquisire immagini dell’ambiente circostante, riconoscere gli ostacoli — preferibilmente mediante logica fuzzy e attraverso il confronto con una seconda pluralità di immagini archiviate in una memoria statica — rilevarne i parametri cinematici, determinare l’area libera e quella transitabile dal veicolo e segnalare il rischio di collisione. La titolare agiva in contraffazione, prospettando anche un’ipotesi di contraffazione indiretta, contro i sistemi installati sui veicoli delle convenute e basati sul chip EyeQ. Queste chiedevano in via riconvenzionale la nullità del titolo per difetto di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione, oltre che per indebita estensione del contenuto a seguito delle limitazioni. Il Collegio disponeva una consulenza tecnica su validità e interferenza.
Descrizione sufficiente, soluzione non inventiva
Superate le censure sulle limitazioni, ritenute mere precisazioni già supportate dal testo originario, il Tribunale esclude anche l’insufficiente descrizione, infatti, benché il brevetto non indicasse alcun algoritmo, nel 2008 la letteratura sulla guida assistita era ormai parte del bagaglio comune dell’esperto del ramo, in grado di ricostruire i dettagli implementativi senza particolare sforzo.
La partita si decide sull’altezza inventiva, valutata secondo il problem and solution approach. Nessuna anteriorità, isolatamente considerata, anticipava ogni elemento del trovato; la loro combinazione razionale sì. Il documento US 2004/0181338 descriveva già lo spazio di guida necessario e quello disponibile, e il loro confronto ai fini della prevenzione delle collisioni, nozioni che il Collegio sovrappone a quelle di area transitabile e area libera, senza che la diversa terminologia valga a creare una distinzione tecnica. Quanto al confronto con immagini pre-memorizzate, esso costituiva una mera alternativa ovvia, alla portata del tecnico medio, rispetto ai metodi di riconoscimento basati su reti neurali già noti.
Ne discende un principio di rilievo per i brevetti in ambito software. La genericità che ha consentito al titolo di superare il vaglio della descrizione ha pesato contro la sua originalità, perché il brevetto rivendicava in termini funzionali un’idea tecnica già disponibile, senza individuare una soluzione algoritmica capace di distinguerlo dalla tecnica nota. Ciò che è sufficientemente descritto non è, per ciò solo, sufficientemente inventivo.
Reti neurali e immagini campione, un’equivalenza esclusa
Pur avendo dichiarato la nullità, il Tribunale esamina per completezza la contraffazione, rilevando anzitutto un difetto di prova l’attrice aveva ricostruito le caratteristiche dei sistemi accusati attingendo a documenti relativi a prodotti diversi, senza dimostrarne la compresenza in uno specifico sistema. Nel merito, la contraffazione letterale è esclusa perché la tecnologia EyeQ, fondata su machine learning e addestramento preventivo della rete, non opera alcun confronto costante con immagini campione né impiega una memoria statica.
Né soccorre la teoria degli equivalenti. Richiamati l’art. 52 c.p.i. e i criteri elaborati dalla Cassazione — ovvietà della variante e triple identity test — il Collegio ribadisce che l’equivalenza serve a impedire elusioni formali, non ad attrarre nella privativa soluzioni comprese nella tecnica nota o che ne costituiscono varianti ovvie. Qui non vi è la sostituzione di un elemento, ma una diversa modalità tecnologica di funzionamento. Cade infine la domanda di concorrenza sleale, formulata sostanzialmente nelle sole conclusioni e priva di condotte autonome rispetto alla contraffazione.
La pronuncia consegna un messaggio netto a chi brevetta nell’ambito dell’intelligenza artificiale, le rivendicazioni funzionali espongono il titolo al rischio di nullità, quelle ancorate a una specifica implementazione ne restringono la portata fino a lasciare fuori le tecnologie successive. Non è contraddittorio che la soluzione brevettata sia giudicata, al tempo stesso, alternativa ovvia alle reti neurali e non equivalente a esse, in sede di contraffazione conta il modo in cui il risultato è raggiunto, e su questo terreno il confronto tra immagini e l’apprendimento automatico restano tecniche distinte.
21.09.2026