30.09.2026 Icon

Terzo trasportato e veicolo antagonista ignoto: l’azione diretta resta esperibile anche senza visita medico-legale

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato può esercitare l’azione diretta prevista dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava anche quando il veicolo antagonista non sia stato identificato. Ai fini dell’operatività della tutela è sufficiente il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro, senza che sia necessario conoscere l’identità del secondo mezzo o la relativa impresa di assicurazione. Il rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti medico-legali richiesti dall’assicuratore non determina, inoltre, l’improponibilità o l’improcedibilità della domanda giudiziale, potendo incidere unicamente sul decorso del termine entro il quale l’impresa è tenuta a formulare l’offerta risarcitoria. L’eventuale incompletezza della richiesta risarcitoria assume rilievo, ai fini della sospensione dei termini, soltanto ove l’assicuratore abbia tempestivamente richiesto le necessarie integrazioni documentali. (Massima non ufficiale)

Tribunale ordinario di Nola, Prima Sezione civile, sentenza 18 settembre 2026, R.G. n. 5808/2022, Giudice dott.ssa Valeria Napolitano; provvedimento pubblicato il 21 settembre 2026.

L’azione del trasportato anche se l’altro veicolo rimane sconosciuto

La disciplina dell’art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 torna al centro dell’attenzione con una pronuncia del Tribunale di Nola resa in grado di appello, particolarmente significativa per le imprese assicuratrici sotto il duplice profilo dell’ambito dell’azione diretta del terzo trasportato e degli effetti della mancata collaborazione del danneggiato nella fase stragiudiziale.

La controversia traeva origine da un incidente nel quale la passeggera di una Fiat Punto aveva riportato lesioni in conseguenza della manovra resa necessaria dall’invasione della corsia di marcia da parte di un altro veicolo, poi rimasto non identificato. In primo grado la domanda proposta ai sensi dell’art. 141 Cod. ass. era stata respinta, sul presupposto che l’impossibilità di identificare il veicolo antagonista impedisse l’utilizzo della particolare azione accordata al trasportato.

Il Tribunale ha riformato tale impostazione. La tutela prevista dall’art. 141 viene ricostruita come uno strumento volto a rafforzare la posizione del passeggero danneggiato, consentendogli di rivolgersi direttamente all’impresa che assicura il veicolo sul quale era trasportato, entro il massimale minimo di legge e indipendentemente dall’accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti.

Il dato determinante, secondo il giudice, non è quindi l’identificazione del mezzo antagonista, ma il fatto che il sinistro presenti il coinvolgimento di almeno due veicoli.

La decisione richiama, a questo riguardo, il principio secondo il quale l’azione del trasportato è configurabile anche quando l’altro veicolo sia non identificato o privo di copertura assicurativa. Neppure l’intervento delle Sezioni Unite richiamato nella motivazione viene ritenuto idoneo a modificare tale conclusione: il necessario coinvolgimento di una pluralità di veicoli non implica che il secondo debba essere necessariamente identificato o assicurato.

Una tutela svincolata dall’accertamento della colpa

La pronuncia conferma così la particolare struttura dell’azione riconosciuta al terzo trasportato.

Nella prospettiva accolta dal Tribunale, il passeggero non è tenuto, per ottenere tutela nei confronti dell’impresa del vettore, a ricostruire preventivamente la distribuzione delle responsabilità tra i conducenti. Il fulcro dell’accertamento si sposta piuttosto sulla verificazione del sinistro, sulla qualità di trasportato, sulla sussistenza del danno e sul collegamento causale tra evento e lesioni.

Si tratta di un’impostazione coerente con la funzione dell’art. 141, che separa il rapporto fra danneggiato e assicuratore del vettore dalle successive questioni attinenti alla definitiva imputazione della responsabilità e agli eventuali rapporti fra le imprese interessate.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto provata la dinamica sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione sanitaria. Anche le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio sono state considerate coerenti con le caratteristiche dell’incidente e con le lesioni lamentate.

Il rifiuto della visita medica non blocca l’azione giudiziaria

Un secondo passaggio della decisione presenta particolare interesse per la gestione assicurativa della fase liquidativa.

L’impresa aveva contestato la procedibilità della domanda rilevando che la danneggiata non si sarebbe sottoposta agli accertamenti richiesti. Il Tribunale esclude, tuttavia, che da tale comportamento possa derivare automaticamente l’improponibilità o l’improcedibilità dell’azione risarcitoria.

Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza, il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico-legale richiesta dall’impresa determina la sospensione del termine previsto dall’art. 148 Cod. ass. per la formulazione dell’offerta, ma non incide sul distinto termine previsto per l’introduzione della domanda giudiziale. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta risarcitoria, l’azione resta pertanto proponibile.

È una distinzione di rilievo operativo: la mancata collaborazione dell’assicurato o del danneggiato può interferire con la tempistica della procedura liquidativa, ma non costituisce, di per sé, una condizione ostativa permanente all’accesso alla tutela giudiziale.

La stessa fonte di commento evidenzia infatti come il mancato accertamento sanitario possa incidere sui tempi dell’offerta, senza comportare l’improcedibilità della domanda risarcitoria.

Richiesta incompleta: l’onere di attivazione dell’impresa

La sentenza si sofferma anche sull’ipotesi in cui la documentazione trasmessa dal danneggiato risulti incompleta.

Il Tribunale richiama l’art. 148, comma 5, Cod. ass., secondo cui l’impresa, qualora ritenga insufficiente la richiesta risarcitoria, deve domandare al danneggiato le necessarie integrazioni entro il termine previsto dalla norma. Solo a fronte di tale iniziativa può prodursi l’effetto sospensivo sul procedimento di liquidazione.

Nel caso esaminato, l’assicuratore aveva genericamente dedotto una carenza documentale, senza però dimostrare di avere effettivamente formulato una tempestiva richiesta di integrazione. L’eccezione è stata quindi disattesa.

Il principio assume un rilievo pratico immediato per le compagnie: l’incompletezza della denuncia o della documentazione non può essere semplicemente opposta in giudizio, ma deve essere gestita nella fase stragiudiziale attraverso l’esercizio tempestivo delle facoltà attribuite all’impresa dalla disciplina del Codice delle assicurazioni.

La liquidazione del danno

Accertato il nesso causale fra il sinistro e le lesioni, il Tribunale ha recepito gli esiti della consulenza medico-legale, che aveva individuato una menomazione permanente del 2,5%, oltre a un periodo di invalidità temporanea.

Il danno biologico è stato complessivamente quantificato in euro 2.742,20, applicando i criteri di liquidazione previsti dall’art. 139 Cod. ass.; è stata invece esclusa un’ulteriore personalizzazione del danno non patrimoniale, non essendo state allegate e provate circostanze specifiche idonee a giustificare un incremento rispetto alla liquidazione ordinaria.

La condanna è stata pronunciata in solido nei confronti della proprietaria del veicolo e della relativa compagnia assicuratrice.

Le indicazioni per le imprese assicuratrici

La pronuncia offre, in definitiva, due indicazioni di particolare interesse sul piano assicurativo.

Da un lato, conferma l’ampiezza della protezione accordata al terzo trasportato: la mancata identificazione del veicolo antagonista non è sufficiente a sottrarre la controversia all’ambito dell’art. 141 Cod. ass., ove sia dimostrato che il sinistro ha coinvolto almeno due mezzi.

Dall’altro, distingue nettamente gli effetti della condotta del danneggiato nella fase liquidativa da quelli relativi alla proponibilità dell’azione. La mancata sottoposizione alla visita medico-legale può giustificare la sospensione dei termini gravanti sull’impresa per la formulazione dell’offerta, ma non si traduce automaticamente in una preclusione processuale. Analogamente, l’incompletezza documentale può produrre gli effetti previsti dal Codice solo se l’assicuratore si attiva nei modi e nei tempi prescritti.

La decisione finisce così per valorizzare, accanto alla tutela sostanziale del trasportato, anche la corretta gestione della procedura risarcitoria da parte dell’impresa.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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