In composizione negoziata il Durc si può ottenere anche con debiti contributivi pregressi, purché il tribunale abbia confermato le misure protettive. Non perché le trattative sospendano i pagamenti, ma perché il divieto di azioni esecutive disposto dal giudice neutralizza, per tutta la sua durata, la valenza ostativa dei crediti anteriori. È quanto afferma il Tribunale di La Spezia con l’ordinanza del 27 luglio 2026 (giudice Gaggioli), che estende lo stesso principio alla certificazione di regolarità fiscale prevista dall’art. 17-bis del dlgs 241/1997.
Nessuna sospensione per legge. Il tribunale parte da un dato netto: la composizione negoziata, di per sé, non sospende i pagamenti. L’art. 18, comma 3, del Codice della crisi stabilisce infatti che, durante le misure protettive, i pagamenti non sono inibiti. L’imprenditore può continuare a saldare, anche selettivamente, i debiti pregressi senza autorizzazioni, e non operano né la cristallizzazione del passivo né la par condicio. Diverso è il concordato preventivo, dove il divieto di azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso (artt. 40, 44 e 54 Ccii, come già l’art. 168 l. fall.) è stato letto dalla Cassazione anche come divieto di pagamento spontaneo dei crediti anteriori. Per questo, nel concordato, opera la lettera b) dell’art. 3, comma 2, del dm 30 gennaio 2015, che considera regolare l’impresa in caso di sospensione dei pagamenti disposta dalla legge. Nella composizione negoziata quella strada è invece preclusa.
La chiave è la lettera f). Il giudice sposta allora l’attenzione sulla lettera f) dello stesso decreto, che riconosce la regolarità in presenza di crediti affidati all’agente della riscossione per i quali sia stata sospesa la cartella o l’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. Superando una lettura puramente documentale, il tribunale ne valorizza la ratio: se la riscossione coattiva è bloccata da un provvedimento del giudice, sarebbe irragionevole, alla luce dell’art. 3 della Costituzione, continuare a usare il Durc come strumento di coercizione indiretta per gli stessi crediti. La norma va quindi applicata a ogni ipotesi in cui la riscossione coattiva risulti sospesa per effetto di una decisione giudiziale.
Le condizioni. È ciò che accade con la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 18 e 19 Ccii. Nel caso esaminato il tribunale ha confermato per 120 giorni il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società, compresa la riscossione dei contributi, anche tramite il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del dpr 602/1973. Finché dura il divieto, i debiti contributivi anteriori alla pubblicazione dell’istanza non possono essere considerati ostativi al Durc, a due condizioni: che non vi siano irregolarità estranee alla sospensione, come il mancato versamento dei contributi correnti, e che il debito rientri nel perimetro temporale coperto dalle misure.
I contrappesi. Il rischio di abusi, osserva il tribunale, è arginato dal sistema stesso: le misure non possono superare complessivamente 240 giorni, entro il limite di 360 giorni dell’incarico dell’esperto; sono revocabili su istanza del debitore o dei creditori o su segnalazione dell’esperto; la loro durata può essere abbreviata; perdono efficacia se non sono rispettati gli adempimenti formali. Respinte, di conseguenza, le richieste del creditore opponente, che puntava a limitare le misure alla sola parte anteriore del credito e a subordinare la prosecuzione dei contratti al pagamento integrale dei debiti correnti.
Le ricadute. Per le imprese in crisi che lavorano con appalti e subappalti, l’ordinanza apre uno spazio concreto per conservare le commesse durante le trattative. Per Inps, Inail, Casse edili e Agenzia delle entrate significa non potersi fermare alla presenza di un debito iscritto a ruolo, ma dover verificare se la sua riscossione sia giuridicamente sospesa. Ai creditori resta la strada della revoca o della modifica delle misure, quando l’impresa non paghi i debiti correnti o non mostri concrete prospettive di risanamento.