18.09.2026 Icon

Rapporti tra factoring e appalto: le eccezioni opponibili al cessionario

Un nuovo intervento della Cassazione ha interessato il tema relativo al rapporto tra cessione del credito d’appalto e poteri difensivi del debitore ceduto. La Suprema Corte ha sancito che il committente può opporre al factor l’eccezione fondata sull’inesatto adempimento dell’appaltatore ove l’obbligo non adempiuto incida sull’esigibilità del saldo finale. La mancata stipula della polizza indennitaria decennale non è, quindi, un fatto modificativo sopravvenuto, ma una difesa radicata nel contratto.

Cassazione civ., Sez. III, ordinanza del 16 settembre 2025, n. 25328

Il contenzioso tra committente e factor

La vicenda trae origine da un appalto di opere edili, ove l’appaltatore aveva ceduto ad un factor il credito relativo alla fattura di saldo. Il committente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo la non esigibilità del credito per il mancato pagamento dei subappaltatori e per l’omessa costituzione della polizza indennitaria decennale prevista dal contratto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e, successivamente, la Corte d’Appello confermava la decisione con motivazione parzialmente diversa, ritenendo opponibile al cessionario la mancata stipula della polizza ed escludendo, invece, le trattenute connesse ai subappaltatori, ormai assorbite dall’amministrazione straordinaria dell’appaltatore.

Le eccezioni debitorie non precluse dalla cessione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il principio secondo cui, nel factoring, la cessione del credito non modifica il rapporto obbligatorio né può peggiorare la posizione del debitore ceduto.

Il committente, quindi, può sempre opporre al factor le eccezioni relative all’esistenza, alla validità ed all’esatto adempimento del contratto da cui il credito nasce. Diverso il trattamento delle eccezioni fondate su effetti estintivi o modificativi sopravvenuti: queste sono opponibili solo se anteriori alla comunicazione della cessione. A fare la differenza, avverte la Corte, non è il momento in cui il fatto si verifica, ma la natura dell’eccezione.

La polizza mancante incide sull’esigibilità

Nel caso in esame, l’obbligo di stipulare la polizza indennitaria decennale era previsto dal contratto e doveva essere adempiuto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per la Cassazione, la relativa eccezione non introduce un fatto modificativo o estintivo del credito già ceduto. Essa riguarda, piuttosto, l’inesatto adempimento dell’appaltatore e determina, per ciò solo, l’inesigibilità del saldo secondo il contratto stesso.

Il richiamo alla disciplina degli appalti pubblici è stato quindi richiamato solo a supporto: il nodo è del tutto contrattuale ed il credito ceduto conserva limiti e condizioni di esigibilità del rapporto originario.

Subappaltatori e procedura concorsuale

Sul tema delle trattenute collegate ai subappaltatori la Suprema Corte ha dato atto che, una volta intervenuta l’amministrazione straordinaria, il meccanismo di sospensione destinato ad operare nella fisiologia dei rapporti tra contraenti in bonis deve arretrare rispetto alla disciplina concorsuale.

Il subappaltatore diviene creditore concorsuale dell’appaltatore e deve essere soddisfatto secondo la par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione, senza automatismi di prededuzione.

Considerazioni conclusive: cosa verificare prima di acquistare un credito d’appalto

La pronuncia consegna un principio di sicuro rilievo pratico. La cessione del credito non elimina le difese contrattuali del debitore ceduto. Il factor subentra nel credito con le medesime condizioni ed i medesimi limiti del rapporto originario, senza poter pretendere una somma che non sia ancora divenuta esigibile tra appaltatore e committente.

Per il professionista, nella verifica dei crediti d’appalto ceduti, occorre accertare non solo l’esistenza formale della fattura, bensì anche l’adempimento degli obblighi contrattuali che condizionano il pagamento.

Autore Marta Marcoli

Associate

Milano

m.marcoli@lascalaw.com

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