Per i fatti anteriori alla Legge Gelli-Bianco, medico e struttura sanitaria rispondono in solido secondo il paradigma della responsabilità contrattuale.
Tribunale di Isernia, Sez. Civile, 17 agosto 2026, n. 449
La responsabilità dei sanitari e della struttura sanitaria
La vicenda trae origine dal ricovero di una paziente presso una struttura sanitaria privata, avvenuto il 13 luglio 2016. Due giorni dopo, il 15 luglio, la paziente veniva sottoposta a un intervento programmato di mini-bypass gastrico per via laparoscopica, indicato per il trattamento della grave obesità. Secondo la CTU, la responsabilità dei sanitari poteva ravvisarsi nella gestione del decorso post-operatorio e, in particolare, il ritardo nella diagnosi e nel trattamento della complicanza.
Il regime pre-Gelli
Risalendo i fatti al 2016, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie il regime anteriore alla L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). In quest’ottica, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico risultavano qualificabili in termini di responsabilità contrattuale: la prima derivante dal contratto di spedalità, la seconda dal c.d. contatto sociale qualificato.
Dell’atto illecito imputabile al sanitario, la struttura è chiamata a rispondere ex art. 1228 c.c. in collegamento alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (Cass. 5 novembre 2020, n. 24688).
Sotto altro profilo, Cass. 11 novembre 2019, n. 28987, recentemente richiamata da Cass. 11 dicembre 2023, n. 34516, ha chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria.
L’art. 1298 c.c. individua, infatti, un criterio presuntivo (ma suscettibile di prova contraria) di responsabilità solidale e paritaria. In sostanza la struttura accetta il rischio derivante dall’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale. Per sottrarsi a tale responsabilità deve fornire la prova di un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987).
Mancando la prova di una devianza eccezionale e imprevedibile del medico, il Tribunale ha affermato la solidarietà dell’obbligazione risarcitoria.
Considerazioni conclusive
Il tema della legge applicabile ai fatti verificatosi anteriormente all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco era stata oggetto di varie pronunce, tanto di legittimità quanto di merito, le quali avevano distinto tra norme di carattere sostanziale e procedurale. Se le prime, infatti, sono soggette, ex art. 11 preleggi, al principio di irretroattività, le seconde soggiacciono al principio del tempus regit actum, trovando applicazione alle procedure ed ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore, anche se concernenti fatti anteriori. Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28994/2019, aveva chiarito che «le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti verificatisi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private in tema di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi».
La determinazione della legge applicabile assume un ruolo decisivo visto che la Legge “Gelli-Bianco”, prevede, come noto, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente.
16.09.2026