16.09.2026 Icon

Il risarcimento dell’assicuratore può attenuare la pena?

La problematica

L’integrale risarcimento del danno può assumere rilievo non soltanto sul piano civilistico, ma anche ai fini della determinazione della pena.

L’art. 62, n. 6, prima parte, c.p. riconosce infatti una circostanza attenuante allorchè, prima del giudizio, siano state eliminate integralmente le conseguenze (patrimoniali e non patrimoniali) del reato. L’attenzione non è quindi concentrata sulle modalità attraverso le quali il fatto illecito è stato commesso, ma su ciò che accade successivamente. Per beneficiare dell’attenuante non è necessario che l’offesa al bene protetto possa essere materialmente eliminata; ciò che conta è piuttosto che siano integralmente soddisfatte le obbligazioni restitutorie e risarcitorie conseguenti al fatto illecito. Proprio per questa ragione, secondo la giurisprudenza, l’istituto può operare anche in relazione a reati produttivi di conseguenze irreversibili.

È all’interno di questa cornice che assume particolare interesse, anche per le imprese assicuratrici, il caso in cui la somma dovuta alla persona danneggiata non venga versata direttamente dall’imputato, bensì dalla compagnia di assicurazione.

Il pagamento della compagnia non esclude l’attenuante

L’intervento dell’assicuratore pone innanzitutto un problema specifico: stabilire se un pagamento effettuato da un soggetto diverso dall’autore del reato possa essere utilizzato da quest’ultimo per ottenere il beneficio previsto dall’art. 62, n. 6, c.p.

La giurisprudenza ha progressivamente escluso che la provenienza materiale delle somme costituisca, da sola, un ostacolo. Sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1998, ha riconosciuto il carattere essenzialmente oggettivo della circostanza attenuante, ammettendone l’applicazione anche quando il risarcimento sia concretamente eseguito dall’assicuratore.

Tuttavia è necessario che l’attività riparatoria possa essere giuridicamente ricondotta all’imputato.

Il principio è particolarmente significativo nel settore della responsabilità civile automobilistica, ma non è limitato a tale ambito. La medesima questione può infatti sorgere ogni volta in cui all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria provveda un responsabile civile, un datore di lavoro o, più in generale, un terzo tenuto a intervenire economicamente.

il vero discrimine non è quindi il soggetto che materialmente dispone il pagamento, bensì il rapporto esistente tra quell’adempimento e la condotta dell’imputato.

Il risarcimento deve essere “fatto proprio” dall’imputato

La successiva elaborazione della Corte di cassazione ha chiarito progressivamente il contenuto del requisito della sopraccennata riferibilità. La sentenza della Quarta Sezione penale n. 9180 del 2024 ha anzitutto ribadito che l’integralità richiesta dall’art. 62, n. 6, c.p. riguarda il danno civilisticamente risarcibile e non la cancellazione dell’evento storico costitutivo del reato. La distinzione assume particolare rilievo nei casi nei quali l’offesa non possa essere reversibile, mentre possono essere interamente soddisfatte le pretese restitutorie o risarcitorie previste dall’ordinamento.

Più delicato è stabilire quando il pagamento eseguito dall’impresa assicuratrice possa effettivamente giovare all’imputato.

Sul punto, Cass. pen., Sez. IV, n. 37616/2025 ha attribuito rilievo alla prova della conoscenza dell’intervento risarcitorio del terzo e, soprattutto, alla manifestazione da parte dell’imputato della volontà di aderirvi. Tale collegamento deve emergere da elementi concretamente allegati nel procedimento e può risultare tanto da iniziative processuali quanto da comportamenti extraprocessuali.

Anche l’attività svolta dal difensore nei confronti della compagnia può assumere rilievo, purché sia inserita nella strategia difensiva dell’imputato e sia concretamente espressiva di una sua iniziativa volta alla riparazione del danno.

Non è dunque sufficiente che l’assicuratore abbia liquidato il sinistro e che l’imputato sia semplicemente a conoscenza del pagamento. Occorre qualcosa di ulteriore, capace di creare un collegamento tra il risultato risarcitorio e la condotta personale dell’autore del reato.

Non rileva quindi il soggetto pagatore me che il pagamento sia riferibile al reo

La Cassazione n. 32174 del 2025 ha ulteriormente precisato il principio.

L’intervento del terzo può essere valorizzato, ad esempio, quando questi sia stato previamente sollecitato o incaricato di provvedere alla riparazione oppure quando, dopo il pagamento, l’imputato abbia manifestato tempestivamente e concretamente la volontà di appropriarsi, sul piano giuridico, dell’iniziativa risarcitoria.

Il pagamento assicurativo, pertanto, non produce automaticamente alcun effetto attenuante.

Se l’assicuratore interviene nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria in maniera del tutto indipendente dalla condotta dell’assicurato-imputato, viene meno proprio quel collegamento necessario per attribuire a quest’ultimo il risultato riparatorio. Se invece il pagamento costituisce anche l’esito di un’attivazione dell’imputato, o viene da questo tempestivamente assunto come espressione della propria volontà riparatoria, il beneficio può trovare applicazione.

Si tratta di una distinzione di particolare interesse nella gestione dei sinistri con possibili conseguenze penali: l’avvenuta liquidazione del danno e la posizione processuale dell’assicurato operano su piani diversi, che devono essere opportunamente raccordati.

L’approdo della Corte costituzionale n. 72/2026

Un utile contributo proviene dalla sentenza n. 72 del 2026 della Corte Costituzionale: la pronuncia non aveva direttamente ad oggetto il pagamento effettuato dall’assicuratore, ma ha delineato in termini più generali la funzione dell’attenuante, individuandola anche nell’incentivo rivolto all’autore del reato affinché assuma, dopo il fatto, un comportamento concretamente cooperativo diretto a eliminarne le conseguenze risarcibili.

Da questa impostazione emerge anche la ragione per la quale il pagamento effettuato dal terzo non può rimanere completamente estraneo all’iniziativa dell’imputato. Anche quando ad adempiere sia il soggetto civilmente responsabile, l’autore del reato deve comunque essersi attivato in relazione all’intervento riparatorio.

La Corte costituzionale conferma così una fisionomia articolata dell’attenuante: da un lato, la riparazione riduce oggettivamente, anche se successivamente al fatto, le conseguenze dell’illecito; dall’altro, la disciplina mira a favorire comportamenti collaborativi dell’imputato. L’eventuale presenza di un autentico ravvedimento o di indici di minore pericolosità può poi assumere autonomo rilievo nella più ampia valutazione della pena.

Quali ricadute per il settore assicurativo

La giurisprudenza esaminata attribuisce alla liquidazione assicurativa una potenziale rilevanza che supera la sola estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione civilistica.

Nei sinistri dai quali possa derivare anche una responsabilità penale dell’assicurato, la tempestività della gestione liquidativa può concorrere alla realizzazione dei presupposti dell’attenuante. Non è però il pagamento dell’impresa, considerato isolatamente, a determinare il risultato: assume rilievo anche la possibilità di documentare l’attivazione dell’imputato e il suo collegamento con la condotta risarcitoria.

Sotto questo profilo acquistano importanza, sul piano probatorio, le iniziative assunte nei confronti della compagnia, le comunicazioni relative alla gestione del sinistro e, più in generale, gli elementi dai quali possa emergere una partecipazione concreta e tempestiva dell’assicurato alla definizione della posizione risarcitoria.

Il rapporto tra assicurazione e processo penale si conferma dunque non meramente economico. L’adempimento dell’assicuratore può assumere effetti sulla posizione dell’imputato, ma soltanto quando il risultato risarcitorio possa essere considerato anche espressione di una sua iniziativa riparatoria.

Conclusioni

Il quadro giurisprudenziale sembra ormai orientato verso una soluzione che evita entrambi gli estremi: da un lato, non viene precluso il beneficio dell’art. 62, n. 6, c.p. per il solo fatto che il risarcimento provenga da una compagnia di assicurazione; dall’altro, non è sufficiente la semplice constatazione che la vittima sia stata integralmente risarcita.

Tra questi due poli si colloca il requisito della riferibilità.

L’intervento dell’assicuratore può quindi concorrere al riconoscimento dell’attenuante quando sia possibile individuare un collegamento effettivo con la condotta dell’imputato, dimostrato attraverso iniziative concrete e tempestive. La più recente ricostruzione della Corte costituzionale rafforza questa conclusione: ciò che l’ordinamento intende valorizzare non è soltanto il risultato economico della riparazione, ma anche la collaborazione dell’autore del reato alla sua realizzazione.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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