01.09.2026 Icon

Fideiussore consumatore: la prova non è automatica

Il Tribunale di Torino torna sul tema, sempre più frequente nel contenzioso bancario, della qualifica consumeristica del fideiussore persona fisica. La decisione valorizza il collegamento funzionale tra garante e società garantita e si coordina con il recente principio della Cassazione: chi invoca la disciplina del consumatore deve allegare e provare la propria qualità soggettiva.

Tribunale di Torino, Sez. I, sentenza 4577 del 29 luglio 2026 (R.G. n. 22415/2023)

Il caso: fideiussione, leasing e opposizione

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società debitrice e dei relativi garanti per il pagamento di somme derivanti da un contratto di leasing.

Una garante proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sul presupposto di aver sottoscritto la fideiussione quale consumatrice. Nel merito, contestava anche la titolarità del credito in capo alla società opposta, deducendo l’insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della cessione in blocco.

Il garante non è consumatore di riflesso

Il Tribunale ha escluso la qualità di consumatore della garante.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza unionale e nazionale, ormai consolidata, che ha superato la teoria del professionista “di riflesso” secondo la quale la qualifica di professionista del debitore principale si estendeva automaticamente al fideiussore. Occorre ora guardare alle condizioni personali del garante e verificare se la garanzia sia stata prestata per finalità private oppure nell’ambito di un collegamento funzionale con la società debitrice.

In questa prospettiva assumono rilievo, anzitutto, l’eventuale qualità di amministratore e la partecipazione non trascurabile al capitale sociale.

Una partecipazione sociale pari al 10% non risulta meramente simbolica

Nel caso deciso dalla sentenza in commento, il giudice valorizza la partecipazione sociale detenuta dalla garante, pari al 10%, ritenendola “pur certo di minoranza” ma non meramente simbolica e, anzi, rappresentativa di una chiara scelta di trasmissione del patrimonio famigliare. Ciò anche alla luce del conferimento di analoga quota societaria al fratello della garante, dell’importo significativo della fideiussione e della solidità patrimoniale della società garantita. Ne deriva che la garanzia non appare estranea all’interesse imprenditoriale sottostante, con conseguente efficacia della clausola convenzionale di competenza territoriale contenuta nell’atto di fideiussione.

La prova spetta al fideiussore

La sentenza poggia le fondamenta nel principio espresso nella recente Cassazione civ., Sez. I, 23 febbraio 2026, n. 4051.

La Suprema Corte ha chiarito che, nelle controversie in materia di clausole vessatorie ex artt. 33 ss. Codice del Consumo, la qualità di consumatore deve essere allegata e provata da chi intenda avvalersene.

Ne consegue che il fideiussore deve dimostrare di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee all’attività imprenditoriale della società garantita, provando l’assenza di partecipazioni rilevanti, incarichi gestori o altri indici di interessenza nell’impresa.

Considerazioni conclusive

La recente decisione del Tribunale subalpino ribadisce, nel solco della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il garante che invoca la tutela consumeristica dovrà provare l’estraneità della fideiussione all’attività d’impresa.

In tale contesto, una partecipazione sociale pari al 10% detenuta dal garante, non può considerarsi minimale e, quindi, escludere di per sé la qualifica di professionista del fideiussore.

Tanto più qualora il fideiussore non abbia fornito in giudizio altri elementi idonei ad escludere il proprio interesse nell’impresa.

Keywords: fideiussione, consumatore, onere della prova, collegamento funzionale, clausole vessatorie.

Autore Edoardo Natale

Partner

Torino

e.natale@lascalaw.com

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