
Con la delibera del 22 luglio 2026 il Consiglio superiore della magistratura aggiorna le raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia adottate l’8 ottobre 2025. L’intervento non le sostituisce ma le integra e amplia il catalogo degli impieghi ammessi fino a comprendere attività che coinvolgono direttamente gli atti processuali, purché riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo: la valutazione delle prove, l’interpretazione della legge e l’adozione dei provvedimenti restano di esclusiva competenza del magistrato. Le raccomandazioni si rivolgono alla magistratura nel suo complesso; qui se ne considerano le ricadute sulla funzione giudicante. Il documento è insieme un’apertura e un atto di autolimitazione, e va letto per intero, perché accanto all’ampliamento contiene un inventario insolitamente esplicito dei limiti tecnici dello strumento che il Ministero ha messo a disposizione.
Consiglio Superiore della Magistratura, delibera del 22 luglio 2026, di aggiornamento delle raccomandazioni adottate con delibera dell’8 ottobre 2025, pratica n. 118/VV/2024. Le ragioni dell’aggiornamento
Il Consiglio indica quattro ordini di sviluppi intervenuti tra l’ottobre 2025 e il maggio 2026. Il primo è l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari, disposta dal Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia, che ha reso urgente un chiarimento sui confini dell’uso consentito con riferimento agli atti giudiziari. Il secondo è l’acquisizione, tramite il Comitato paritetico CSM-Ministero riunitosi il 20 gennaio 2026, delle rassicurazioni tecniche di Microsoft, formalizzate con comunicazione del 12 febbraio 2026. Il terzo è la ricognizione della struttura tecnica per l’organizzazione (STO) sugli usi già in atto negli uffici, trasmessa il 29 aprile 2026. Il quarto è il riscontro del Dipartimento del 10 maggio 2026, con cui è stato comunicato l’avvio di un approccio «multimodello» e l’istituzione di uno sportello tecnico dedicato agli utenti della sperimentazione.
Vale la pena sottolinearlo: il Consiglio non ha deliberato sulla base di una valutazione astratta della tecnologia, ma su un’istruttoria che ha raccolto l’esperienza concreta degli uffici, e in particolare la sperimentazione condotta dal Tribunale civile di Catania, oltre a quella della Procura generale di Perugia, entrambe espressamente valutate in senso favorevole. Resta fermo, e la delibera lo ribadisce, che l’individuazione e l’autorizzazione dei sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari competono al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132, e che l’intervento consiliare si colloca a valle di quella competenza, precisando condizioni e limiti di compatibilità con i principi della funzione giudiziaria.
Il nuovo catalogo degli impieghi
Le garanzie acquisite sono quattro: residenza dei dati in Italia mediante il componente Advanced Data Residency, con posizione verificabile dal tenant [1]; isolamento logico del tenant ministeriale rispetto a ogni altro tenant Microsoft 365; esclusione dell’utilizzo di prompt, risposte e dati accessibili tramite Microsoft Graph per l’addestramento o il miglioramento dei modelli; possibilità per il Ministero di classificare i documenti riservati mediante etichette di riservatezza, così da limitare o inibire l’elaborazione da parte di Copilot, e di disabilitare la ricerca sul web.
Su questa base la delibera riscrive l’elenco degli usi consentiti, che consta ora di dodici voci a carattere esemplificativo. Le prime sette erano già ammesse nel 2025 e attengono alla ricerca dottrinale, alla sintesi di provvedimenti ostensibili, all’organizzazione degli uffici, agli affari semplici, alla revisione linguistica, alla produzione di tabelle e grafici e alla traduzione assistita. Le cinque nuove sono le seguenti: classificazione e categorizzazione degli atti processuali per tipologia e funzione; analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali; sintesi documentale di atti giudiziari per finalità di classificazione e archiviazione tematica; confronto tra le posizioni processuali delle parti ai fini dell’individuazione del thema decidendum e del thema probandum; compilazione assistita di atti standardizzati e di moduli, con espressa menzione dei mandati di arresto europeo, “con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato”.
L’accesso a queste attività è subordinato al rispetto cumulativo di cinque condizioni: immissione degli atti soltanto entro il tenant istituzionale, con anonimizzazione preventiva raccomandata quale buona pratica; divieto di versioni consumer e di sistemi generativi non autorizzati; supervisione umana obbligatoria e, nei flussi di lavoro strutturati, checkpoint bloccanti che impediscono la prosecuzione automatica in assenza di validazione esplicita; prompt strutturati che vincolino gli output ai soli documenti del fascicolo; formazione tecnica preventiva, qualificata come presupposto essenziale dell’uso corretto e non come mera raccomandazione.
Sul versante opposto, l’elenco autonomo degli usi non consentiti contiene due sole voci: la formulazione del dispositivo e l’affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali, e l’uso di sistemi generativi non autorizzati o esterni al sistema giustizia. Il divieto relativo alla valutazione autonoma delle prove e alla formazione del convincimento del giudice non figura in quell’elenco, ma è enunciato tra i principi irrinunciabili posti in apertura del documento. Se ne può ricavare, in via interpretativa, che esso operi come limite generale e non come singola ipotesi tassativa.
Il confine e la sua tenuta
La formula scelta dal Consiglio, che ammette gli impieghi riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo purché non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali, è nitida nell’enunciazione. Va però osservato, senza che ciò implichi una censura della scelta, che almeno due delle cinque nuove voci ne metteranno alla prova la tenuta applicativa.
L’individuazione del thema decidendum e del thema probandum non è operazione meramente ricognitiva, poiché presuppone una qualificazione giuridica delle allegazioni e una selezione di ciò che è rilevante ai fini della decisione. La compilazione assistita di atti standardizzati attiene, per definizione, alla formazione di un atto, e il richiamo al mandato di arresto europeo colloca l’esempio in un ambito nel quale vengono in rilievo la libertà personale e obblighi di cooperazione giudiziaria. È vero che per quest’ultima ipotesi la delibera impone supervisione e completamento obbligatori, presidio che attenua sensibilmente il rilievo.
Resta che il confine tra ricostruzione e valutazione, agevole da enunciare, dovrà essere presidiato nella prassi quotidiana di uffici disomogenei per risorse, competenze e carichi, e che il vero collaudo della delibera avverrà lì, nel lavoro del singolo giudice sul singolo fascicolo.
Una notazione di ordine pratico per chi dovrà applicarla. Il raffronto tra i due elenchi mostra che tre voci del 2025 non compaiono più nella riscrittura: il controllo della documentazione contabile e delle certificazioni prodotte in atti, il confronto tra soluzioni tecniche e prassi organizzative per la gestione dei fascicoli e la catalogazione per materia dei quesiti ai consulenti tecnici. Poiché l’elenco è espressamente esemplificativo e non esaustivo, e poiché il documento contiene una clausola di salvezza generale delle raccomandazioni del 2025 per ogni profilo non espressamente modificato, l’omissione non pare debba leggere come divieto sopravvenuto, ma come esito di una compressione redazionale.
Dati personali e dati sensibili
Il passaggio più delicato riguarda il regime dei dati. Le raccomandazioni del 2025 escludevano l’immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di intelligenza artificiale generalista e, tra le cautele operative, stabilivano che nei sistemi di IA non andassero immessi dati sensibili, riservati o soggetti a segreto investigativo, neppure in forma indiretta. L’aggiornamento del 2026 consente ora l’immissione, entro il tenant istituzionale, di atti giudiziari contenenti dati personali, e degrada l’anonimizzazione preventiva da condizione a buona pratica raccomandata, segnalando al contempo l’urgenza di diffondere adeguato software di anonimizzazione.
Le due categorie non coincidono, e la già ricordata clausola di salvezza mantiene in vigore ciò che non è stato espressamente modificato. Ne discende, a rigore, che la cautela del 2025 sui dati sensibili non risulta rimossa e che l’apertura del 2026 riguarda il diverso e più ampio genus dei dati personali. Si tratta di una questione di coordinamento che l’interprete dovrà sciogliere, e che sarebbe utile fosse chiarita nei successivi aggiornamenti, dei quali peraltro il Consiglio si è espressamente riservato l’adozione.
Il Comune che non esiste
La parte più notevole del documento è, a mio avviso, quella dedicata alla valutazione tecnica dello strumento, e va riconosciuta al Consiglio una franchezza non frequente negli atti di indirizzo. Copilot è qualificato come modello di intelligenza artificiale per finalità generali ai sensi dell’art. 3, punto 63, dell’AI Act, e i suoi limiti sono enunciati senza attenuazioni: carenza di grounding documentale, con inserimento di dati non verificati nella costruzione di sintesi; generazione di collegamenti ipertestuali fittizi in luogo di riferimenti verificabili; tendenza a fornire risposte conclusive anziché segnalare i limiti incontrati nell’acquisizione dei dati, colmando le lacune con inferenze non supportate da evidenze documentali.
A sostegno, la delibera riporta un episodio documentato dalla ricognizione della STO del 29 aprile 2026. Nel corso di un’attività di catalogazione di elenchi di beni immobili, svolta in ambiente istituzionale protetto su documentazione previamente trattata con OCR, e nonostante istruzioni esplicite a limitarsi ai soli documenti messi a disposizione, il sistema ha inserito il riferimento a un Comune inesistente senza segnalarlo come incerto. L’esempio è istruttivo perché smentisce l’assunto rassicurante secondo cui il confinamento a un corpus chiuso eliminerebbe il rischio di allucinazione.
Da qui la conclusione del Consiglio, che nella sua configurazione standard Copilot non costituisce la soluzione strutturale adeguata alla giustizia, e la sollecitazione a una suite progettata ab origine per il dominio giuridico, dotata di tracciabilità delle fonti, verificabilità degli output e possibilità di controllo ex post, oltre che all’istituzione della sandbox regolatoria congiunta già prefigurata nel 2025.
Il calendario europeo
L’amministrazione della giustizia rientra tra i settori ad alto rischio dell’allegato III dell’AI Act, punto 8, con riguardo ai sistemi destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, salva la deroga dell’art. 6, par. 3, per le attività prive di rischio significativo. Le raccomandazioni del 2025 avevano individuato nell’agosto 2026 il momento in cui sarebbero divenuti utilizzabili soltanto sistemi certificati.
La delibera prende atto del rinvio maturato in sede europea, riferendolo a un accordo provvisorio sul Digital Omnibus on AI che essa stessa colloca al 7 maggio 2026, e dando conto del fatto che l’accordo doveva ancora essere formalmente adottato. Sul punto occorre registrare uno sviluppo di poco successivo: il Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica fra l’altro il Regolamento (UE) 2024/1689 quanto alla semplificazione dell’attuazione delle regole armonizzate, reca la data dell’8 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio 2026, due giorni dopo la seduta consiliare. La data del 2 dicembre 2027 indicata dal Consiglio per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III è dunque confermata, ma non riposa più su un accordo in itinere. Lo stesso Consiglio, del resto, si è riservato di adottare ulteriori aggiornamenti all’esito dell’iter europeo, sicché la sfasatura è dichiaratamente fisiologica.
Merita segnalazione l’argomento con cui il Consiglio nega che il rinvio attenui le cautele: i principi di legalità, trasparenza, autonomia decisionale e protezione dei dati trovano fondamento nei principi costituzionali e nelle garanzie del giusto processo, indipendentemente dalle scadenze regolamentari europee. È un passaggio che sottrae l’intera costruzione alla contingenza del calendario di Bruxelles, e che resterà valido quali che siano le ulteriori proroghe.
Quel che interessa l’avvocatura
Due profili meritano l’attenzione del difensore.
Il primo è che il Consiglio riconosce espressamente una posizione di sistematico svantaggio della magistratura rispetto agli altri operatori del diritto, i quali dispongono già di strumenti dedicati al settore giuridico, con garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti. È un’asimmetria che rovescia una narrazione consueta e che, se non colmata, non giova ad alcuna delle parti del processo.
Il secondo attiene al contraddittorio. Le raccomandazioni del 2025 collocavano tra le condizioni di compatibilità dell’intelligenza artificiale con la funzione giurisdizionale, accanto alla trasparenza dell’elaborazione algoritmica e alla possibilità di verifica e contestazione degli output, anche la parità informativa tra le parti, e prospettavano l’avvio di interlocuzioni con l’avvocatura per una disciplina uniforme delle ricadute processuali. L’aggiornamento del 2026, che estende l’impiego dello strumento proprio all’analisi e al confronto degli atti di parte, non torna sul punto e non prevede forme di informazione alle parti circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella fase preparatoria. È probabilmente la questione destinata a maggiore approfondimento, tanto più che il Consiglio ha annunciato ulteriori aggiornamenti.
Considerazioni conclusive
La delibera evita due scorciatoie, l’entusiasmo acritico per l’automazione e il rifiuto pregiudiziale dell’innovazione, e lo fa con una consapevolezza tecnica che va riconosciuta: non sono frequenti i documenti di indirizzo che elencano con questa precisione i difetti dello strumento che pure autorizzano. La scelta di condizionare l’accesso alla formazione preventiva, e di imporre checkpoint bloccanti nei flussi strutturati, mostra che il Consiglio ha inteso governare un rischio anziché limitarsi a enunciarlo.
Restano aperti tre fronti: il coordinamento tra l’apertura ai dati personali e la cautela del 2025 sui dati sensibili; la tenuta del confine tra ricostruzione e valutazione quando l’ausilio tocca la selezione del rilevante; la posizione delle parti rispetto a un’attività preparatoria che si svolge fuori dal loro campo visivo. Il messaggio operativo, comunque, è univoco. L’intelligenza artificiale è oggi uno strumento di supporto e non una scorciatoia decisionale, e il confine non si presidia con le formule, ma con la competenza tecnica e con la piena assunzione di responsabilità di chi sottoscrive l’atto.
[1] Tenant (letteralmente “inquilino”): istanza dedicata, isolata e sicura di un servizio o di un’applicazione cloud riservata a uno specifico cliente
31.07.2026