15.07.2026 Icon

Covid-19 e polizze infortuni: la Cassazione esclude l’automatica copertura assicurativa

La contrazione dell’infezione da Covid-19, anche quando abbia esito mortale, non integra di per sé un infortunio indennizzabile nell’ambito di una polizza privata contro gli infortuni, ove il contratto non preveda una specifica estensione di garanzia per le malattie infettive o per il rischio pandemico. L’equiparazione del contagio da coronavirus all’infortunio sul lavoro, prevista dalla normativa emergenziale ai fini della tutela INAIL, resta confinata all’assicurazione obbligatoria e non modifica il contenuto delle polizze private, nelle quali malattia e infortunio costituiscono rischi distinti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22774/2026

Il caso: la richiesta di indennizzo per il decesso da Covid-19

Con la sentenza n. 22774/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione di particolare interesse per il mercato assicurativo: se la morte conseguente a infezione da SARS-CoV-2 possa essere ricondotta alla nozione di infortunio nell’ambito di una polizza privata.

La controversia nasceva dalla domanda proposta nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo previsto da una polizza infortuni privata, pari a 100.000 euro, a seguito del decesso dell’assicurato, avvenuto dopo la contrazione dell’infezione da Covid-19.

In primo grado, il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, tuttavia, aveva riformato la decisione, escludendo l’operatività della garanzia. La Cassazione ha confermato la pronuncia di secondo grado, ritenendo che il rischio verificatosi non rientrasse nel perimetro della copertura infortuni.

Infortunio e malattia: due rischi distinti nelle assicurazioni private

Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra infortunio e malattia.

Nelle polizze private contro gli infortuni, l’evento assicurato è normalmente definito come quello dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna, idonea a produrre lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Tale definizione non ha carattere meramente descrittivo, ma delimita l’oggetto stesso della garanzia.

Secondo la Cassazione, l’infezione virale non presenta i caratteri propri dell’infortunio, poiché manca il requisito della traumaticità esterna. Il contagio, anche se improvviso, accidentale o imprevedibile, dà luogo a un processo patologico interno all’organismo e, come tale, si colloca nell’ambito della malattia.

La circostanza che l’infezione abbia avuto conseguenze letali non consente quindi di superare la distinzione tecnica e contrattuale tra i due rischi. Una polizza infortuni copre gli eventi che rientrano nella definizione contrattuale di infortunio; non si estende, in assenza di apposita previsione, alle malattie infettive.

Il Covid-19 non diventa infortunio per effetto della normativa emergenziale

Nel giudizio era stata richiamata anche la disciplina introdotta dal decreto “Cura Italia”, che, ai fini della tutela INAIL, aveva previsto l’equiparazione dei casi accertati di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro agli infortuni sul lavoro.

La Suprema Corte ha escluso che tale previsione possa incidere sulle polizze private. La normativa emergenziale aveva infatti una finalità specifica e circoscritta: ampliare la protezione dei lavoratori esposti al rischio di contagio nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Questa equiparazione non comporta, però, una modifica del contenuto dei contratti assicurativi privati. La disciplina INAIL non impone alle compagnie di indennizzare eventi che, secondo il contratto, appartengono al diverso ambito della malattia, né trasforma automaticamente l’infezione virale in infortunio ai fini delle polizze private.

La decisione riafferma così un principio di ordine sistematico: le norme speciali dettate per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non possono essere utilizzate per ampliare il rischio assunto dall’assicuratore privato oltre i limiti pattuiti in polizza.

La rilevanza delle clausole di estensione del rischio

Particolarmente significativo è il passaggio della decisione relativo al contenuto concreto della polizza.

Il contratto oggetto di causa prevedeva una specifica estensione di garanzia per i rischi derivanti da contagio da virus HIV ed epatite B e C, purché verificatisi durante l’attività professionale. Secondo la Corte d’appello, e poi secondo la Cassazione, tale previsione confermava che le parti non avevano inteso includere automaticamente tutte le infezioni virali nella garanzia infortuni.

Se ogni contagio virale fosse stato già ricompreso nella nozione generale di infortunio, non vi sarebbe stata necessità di introdurre una clausola espressa per determinati virus. La previsione selettiva di alcune ipotesi di contagio dimostra, al contrario, che la copertura di eventi infettivi richiede una specifica pattuizione contrattuale.

Questo profilo assume rilievo operativo per le imprese assicurative, perché conferma l’importanza della formulazione delle clausole di estensione. La copertura di infezioni, contagi, malattie infettive o eventi pandemici non può essere presunta, ma deve risultare dal testo del contratto.

Il perimetro della garanzia va ricostruito dal contratto

La sentenza conferma che, nella gestione dei sinistri, l’accertamento dell’operatività della garanzia deve partire dal contenuto della polizza.

Occorre verificare, in primo luogo, la definizione contrattuale di infortunio; in secondo luogo, l’eventuale presenza di garanzie malattia; infine, l’esistenza di estensioni specifiche relative a infezioni virali, contagi professionali o rischi pandemici.

La Cassazione valorizza dunque il criterio dell’interpretazione contrattuale: il rischio coperto è quello assunto dall’assicuratore secondo il testo della polizza, non quello che l’assicurato possa ritenere incluso in ragione della gravità dell’evento verificatosi.

In questa prospettiva, la morte da Covid-19 non è sufficiente, da sola, a rendere operativa la copertura infortuni. Ciò che rileva è la causa dell’evento e la sua riconducibilità alla nozione contrattuale di infortunio. Se manca un evento traumatico esterno, e se il contratto non contiene una specifica estensione, l’infezione resta estranea al rischio assicurato.

Una pronuncia di interesse per il settore assicurativo

La decisione riveste particolare importanza per il settore assicurativo perché interviene su un tema emerso in modo significativo durante e dopo l’emergenza sanitaria.

La pandemia ha posto il problema della qualificazione del contagio in diversi ambiti, ma la Cassazione chiarisce che le soluzioni adottate nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non possono essere trasposte automaticamente nel settore delle assicurazioni private.

Per le compagnie, la pronuncia rappresenta un riferimento utile nella valutazione dei sinistri fondati su infezioni virali e, più in generale, su eventi patologici che l’assicurato tenti di ricondurre alla garanzia infortuni.

Il principio affermato è netto: nelle polizze private, malattia e infortunio restano rischi distinti. L’infezione da Covid-19, anche quando abbia conseguenze gravi o mortali, non integra un infortunio indennizzabile se manca il requisito della causa fortuita, violenta ed esterna e se il contratto non prevede una specifica copertura per quel rischio.

Il valore della decisione oltre il caso Covid-19

Pur riguardando il contagio da SARS-CoV-2, la sentenza ha una portata più ampia.

Il ragionamento della Cassazione si applica, infatti, a tutte le ipotesi in cui venga invocata una copertura infortuni per eventi riconducibili a processi patologici interni, infezioni o malattie. L’elemento decisivo resta la riconducibilità dell’evento alla definizione contrattuale di infortunio.

La pronuncia conferma inoltre che il contratto assicurativo non può essere reinterpretato retroattivamente alla luce di eventi eccezionali sopravvenuti o di normative speciali dettate per finalità diverse. L’emergenza pandemica non altera il contenuto delle polizze private e non consente di ampliare il rischio assicurato oltre quanto espressamente pattuito.

In definitiva, la sentenza n. 22774/2026 riafferma un principio di chiarezza contrattuale e di coerenza tecnica del prodotto assicurativo: la garanzia infortuni opera entro i limiti del rischio descritto in polizza; le malattie infettive, incluso il Covid-19, restano escluse salvo espressa previsione contrattuale.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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