09.07.2026

Un rappresentante fiscale a 360°

  • Italia Oggi

Il rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito all’estero, designato debitore dell’Iva sulla base delle disposizioni dell’art. 204 della direttiva Iva, risponde solidalmente a tutto tondo dell’imposta sulle operazioni imponibili da quest’ultimo effettuate sul territorio dello Stato, anche in relazione a quelle nelle quali non è stato coinvolto e delle quali non aveva conoscenza. Il discorso è differente se non si verte in tema di rappresentanza fiscale, ma di responsabilità solidale su specifiche operazioni ai sensi dell’art. 205 della direttiva. Questi gli importanti chiarimenti, confermativi della prassi nazionale, forniti dal Tribunale Ue nella sentenza 8/7/2026, causa T-356/25. L’art. 204 della direttiva Iva prevede che, se in applicazione degli artt. 193-197 e 199-200, il debitore dell’imposta è un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta, determinando le relative condizioni. Gli Stati membri possono esigere tale designazione se il soggetto estero è stabilito in un paese con il quale non sussistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di Iva. In forza di queste disposizioni, la norma italiana, art. 17, co. 3, dpr 633/1972, stabilisce che nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di Iva sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, tali obblighi o diritti sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti, direttamente se identificati ai sensi dell’art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’art. 1, co. 4, dpr 441/1997. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva. La questione principale sottoposta al Tribunale verteva sulla portata della responsabilità del rappresentante fiscale designato debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 204, in relazione al caso in cui egli non abbia partecipato e non fosse a conoscenza delle operazioni effettuate dal soggetto estero. Al riguardo, alla luce della formulazione e degli obiettivi della norma, che mira a garantire una riscossione più efficace dell’imposta, il Tribunale Ue ha ritenuto che la disposizione dell’art. 204 della direttiva non è di ostacolo a che un rappresentante fiscale sia designato quale debitore dell’Iva dovuta dal soggetto passivo che egli rappresenta, qualora egli non intervenga né sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate da quest’ultimo. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, non eccede il principio di proporzionalità. Al contrario, una condizione o una modalità supplementare collegata alla facoltà di designare un rappresentante fiscale in qualità di debitore dell’imposta, quale il requisito di una partecipazione alle operazioni effettuate dal soggetto passivo rappresentato, può restringerne la portata e, pertanto, comprometterne l’effetto utile alla luce dell’obiettivo generale sopra ricordato. Differente e più limitata, invece, è la portata dell’art. 205 della direttiva Iva, in forza del quale, nelle situazioni di cui agli artt. 193-200 e agli artt. 202-204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’Iva. Tale disposizione, infatti, secondo il Tribunale non consente che un rappresentante fiscale che non sia designato come debitore dell’Iva dovuta dal soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, ma solo incaricato di adempiere, per conto di detto soggetto passivo, determinati obblighi dichiarativi in materia di Iva, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate da tale soggetto passivo, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell’Iva dovuta, qualora né l’autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell’attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di Iva. Infine, secondo il Tribunale, ai fini delle suindicate soluzioni non è determinante il fatto che l’operazione imponibile sia stata effettuata usando il numero identificativo Iva attribuito al soggetto passivo dallo Stato membro in cui è stabilito oppure quello attribuito dallo Stato membro in cui è dovuta l’imposta.