06.07.2026

Niente favor rei per le sanzioni Iva: prevale l’interesse a fermare le frodi

  • Il Sole 24 Ore

La sentenza 744 del febbraio 2026 della Cgt di Salerno, sezione 1, (presidente Socci, relatore Severini) afferma un principio che potrebbe andare oltre il caso concreto. I giudici riconoscono come legittima la scelta del legislatore di derogare al principio del favor rei nella recente riforma delle sanzioni Iva, qualificandola come espressione di un mutamento strutturale dell’intero sistema punitivo tributario e della necessità di tutelare valori di rango superiore, tra cui l’effettività della lotta alle frodi e la stabilità delle entrate pubbliche. Una presa di posizione che si inserisce nel dibattito aperto dopo l’introduzione del Dlgs 87/2024.

Il caso riguardava la contestazione di indebite detrazioni Iva su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, effettuate tramite due fornitori qualificati come “cartiere”. L’agenzia delle Entrate aveva ricostruito un quadro di inattendibilità strutturale: assenza di dipendenti, bilanci anomali, sedi non riconoscibili, mancanza di utenze e volumi d’affari incompatibili con la capacità operativa. Elementi che, secondo la Corte, compongono un mosaico probatorio sufficiente a dimostrare la natura fraudolenta dello schema.

La società contribuente aveva insistito sulla propria buona fede, richiamando verifiche documentali, tracciabilità dei pagamenti e controlli effettuati – seppur in parte successivamente – sulle autorizzazioni dei fornitori. Ma il collegio ha ribadito che la regolarità formale non basta: l’acquirente deve dimostrare di aver adottato una diligenza sostanziale, proporzionata al rischio del settore e alle circostanze concrete. In mancanza, la detrazione non può essere riconosciuta.

Il passaggio più significativo della decisione riguarda però il profilo sanzionatorio. La Corte ha escluso l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta nel 2024, richiamando la scelta del legislatore di limitarne l’efficacia alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Una scelta che, secondo i giudici, non viola né la Costituzione né i principi europei, poiché si inserisce in un «riassetto complessivo» del sistema sanzionatorio, volto a rafforzarne proporzionalità, coerenza e capacità deterrente. La tutela dell’interesse pubblico alla repressione delle frodi Iva – fenomeno definito «di particolare gravità sistemica» – giustifica, secondo la Corte, la deroga al favor rei.

Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Da notare che la Cgt Salerno afferma che la retroattività della lex mitior non è un dogma intangibile quando il legislatore interviene per proteggere valori essenziali dell’ordinamento. Una presa di posizione destinata a far discutere.