19.06.2026 Icon

Art. 119 TUB: la documentazione si consegna anche con un link

Revocato il decreto ingiuntivo richiesto dal cliente: decisiva la prova dell’effettiva messa a disposizione dei documenti tramite portale dedicato.

In materia di diritto del cliente alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB, l’intermediario adempie al proprio obbligo anche quando rende concretamente disponibile la documentazione richiesta attraverso un portale digitale dedicato. Ai fini dell’adempimento rileva l’effettiva possibilità per il cliente di accedere ai documenti e di ottenerne copia, risultando irrilevanti le contestazioni sulla modalità di trasmissione ove la ricezione della documentazione non sia contestata.

Tribunale di Palermo, sent. n. 3861/2026, 10 giugno 2026.

Documentazione già disponibile: revocato il decreto ingiuntivo

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un cliente nei confronti di un istituto di credito per la consegna della documentazione relativa a un contratto di cessione del quinto, comprensiva del contratto, del conteggio estintivo e della liberatoria. La banca proponeva opposizione sostenendo di avere già soddisfatto la richiesta formulata ai sensi dell’art. 119 TUB prima ancora dell’avvio del procedimento monitorio.

Dalla documentazione prodotta emergeva che l’istituto aveva indicato al cliente un portale dedicato attraverso il quale reperire gratuitamente i documenti richiesti, confermando successivamente le modalità di accesso e trasmettendo la documentazione prima della proposizione del ricorso.

Il diritto alla documentazione tra art. 119 TUB e buona fede

Nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ricorda che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria trova fondamento non soltanto nell’art. 119 TUB, ma anche nei principi di correttezza e buona fede che governano l’esecuzione del rapporto contrattuale. Tali principi impongono all’intermediario un dovere di collaborazione e di informazione volto a consentire al cliente la verifica del corretto svolgimento del rapporto.

La sentenza ribadisce inoltre che il diritto ad ottenere copia dei contratti costituisce una posizione autonoma e distinta rispetto al diritto di acquisire la documentazione relativa alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, potendo essere esercitato anche successivamente alla conclusione del rapporto.

Conta la disponibilità dei documenti, non il mezzo utilizzato

L’aspetto più interessante della pronuncia riguarda le modalità di adempimento dell’obbligo di consegna documentale.

Il Tribunale osserva infatti che la documentazione era stata effettivamente resa disponibile al cliente e successivamente trasmessa dall’istituto, circostanza che rendeva infondata la pretesa azionata in sede monitoria. Viene inoltre ritenuta irrilevante la contestazione relativa all’utilizzo della posta elettronica ordinaria anziché della PEC, non essendo stato contestato che il cliente avesse concretamente ricevuto i documenti richiesti.

Su tali presupposti il giudice accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna l’opposto al pagamento delle spese di lite.

Un’indicazione rilevante per la gestione digitale delle richieste ex art. 119 TUB

Pur non affrontando espressamente il tema della validità delle modalità digitali di consegna della documentazione bancaria, la decisione valorizza un approccio sostanziale all’adempimento dell’obbligo informativo. Ciò che rileva non è tanto il canale utilizzato dall’intermediario, quanto la concreta possibilità per il cliente di accedere alla documentazione richiesta e di ottenerne copia.

La pronuncia offre quindi un utile argomento difensivo per gli intermediari nei casi in cui la documentazione sia stata resa disponibile tramite portali dedicati o altri strumenti digitali, purché sia possibile dimostrare l’effettiva accessibilità dei documenti e la loro concreta messa a disposizione del cliente.

Autore Francesca Fiorito

Milano - LegalMind

Francesca.Fiorito@lmind.it

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