16.06.2026 Icon

Figli ultratrentenni e mantenimento: la malattia non basta senza una prova concreta dell’incidenza sulla capacità lavorativa

Il raggiungimento di un’età ormai ampiamente adulta impone al figlio non economicamente autosufficiente un rigoroso onere probatorio per continuare a beneficiare del mantenimento da parte dei genitori. La presenza di problematiche di salute, se non accompagnata da un accertamento della loro effettiva incidenza sulla capacità lavorativa, non può giustificare automaticamente la permanenza dell’obbligo contributivo. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha cassato la decisione che aveva riconosciuto un assegno a favore di una figlia trentacinquenne, rinviando alla Corte d’appello per una nuova valutazione della natura e dei presupposti del contributo riconosciuto.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 giugno 2026, n. 17783

L’età adulta come spartiacque del diritto al mantenimento

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione nel quale il Tribunale aveva posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e della moglie. In sede di gravame, la Corte d’appello di Lecce aveva ridotto l’importo destinato alla figlia, ritenendo tuttavia che quest’ultima, pur avendo superato i trentacinque anni, non avesse ancora perso il diritto al mantenimento in considerazione delle proprie condizioni di salute e del percorso intrapreso per inserirsi nel mercato del lavoro.

Il padre proponeva ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la permanenza dell’obbligo di mantenimento. La Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato: l’età del figlio costituisce un elemento di primaria rilevanza nell’accertamento del diritto al mantenimento. Con il passare degli anni, infatti, cresce l’esigenza di verificare in modo rigoroso l’effettivo impegno profuso nella ricerca di un’autonomia economica.

L’onere della prova e il principio di autoresponsabilità

L’ordinanza si colloca nel solco della più recente giurisprudenza che valorizza il principio di autoresponsabilità del figlio adulto. Secondo la Cassazione, non è sufficiente dimostrare la mera mancanza di indipendenza economica; occorre anche provare di aver curato con ogni possibile impegno la propria formazione professionale e la ricerca di un’occupazione. Tale onere probatorio diventa particolarmente rigoroso quando il figlio abbia ormai raggiunto un’età ben superiore a quella normalmente necessaria per completare il percorso di studi e accedere al mondo del lavoro.

La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui l’obbligo di mantenimento non può trasformarsi in un sostegno indefinito alla disoccupazione del figlio adulto. In tali situazioni, l’esigenza di assicurare condizioni di vita dignitose trova tutela principalmente attraverso gli strumenti pubblici di assistenza e sostegno al reddito, restando nell’ambito familiare soltanto l’eventuale obbligazione alimentare destinata a soddisfare i bisogni essenziali della persona in stato di bisogno.

Patologia e capacità lavorativa: il nodo irrisolto

L’aspetto decisivo della pronuncia riguarda il rapporto tra condizioni di salute e permanenza del diritto al mantenimento. Nel caso concreto, la figlia aveva allegato di soffrire di una forma di epilessia, ma la domanda volta al riconoscimento dell’invalidità era stata respinta dall’ente competente. Nonostante ciò, la Corte territoriale aveva continuato a riconoscerle un contributo economico, senza chiarire in quale misura la patologia incidesse concretamente sulla sua capacità lavorativa.

Secondo la Cassazione, tale motivazione risulta insufficiente. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se le condizioni sanitarie fossero realmente ostative all’inserimento lavorativo e, soprattutto, chiarire la natura del contributo riconosciuto: assegno di mantenimento vero e proprio oppure prestazione riconducibile a esigenze meramente alimentari. Si tratta di una distinzione tutt’altro che formale, poiché i presupposti delle due forme di tutela sono profondamente differenti.

Una decisione che conferma la linea rigorosa della Cassazione

La pronuncia conferma l’orientamento sempre più restrittivo della giurisprudenza di legittimità in materia di figli maggiorenni non autosufficienti. L’età avanzata del beneficiario e la mancanza di una prova rigorosa delle ragioni che impediscono l’autonomia economica rappresentano elementi destinati a incidere in modo determinante sulla permanenza del diritto al mantenimento.

L’ordinanza offre inoltre un’importante precisazione sul ruolo delle condizioni di salute: la mera esistenza di una patologia non è sufficiente a giustificare il protrarsi dell’obbligo genitoriale. Occorre invece una verifica concreta della sua incidenza sulla capacità lavorativa e sulle reali possibilità di raggiungere l’autosufficienza economica. Un accertamento che, nel caso esaminato, la Corte d’appello sarà chiamata a svolgere nuovamente in sede di rinvio.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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