La forte disparità economica tra i genitori può incidere concretamente sulla qualità della relazione del figlio con il genitore meno abbiente, anche quando quest’ultimo non sia economicamente non autosufficiente. Da questo presupposto muove la recente decisione della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha ritenuto legittimo porre a carico della madre – pur essendo il figlio collocato prevalentemente presso il padre – un assegno perequativo destinato a garantire al minore condizioni di vita adeguate anche durante la permanenza presso l’altro genitore. La pronuncia valorizza il principio di bigenitorialità in chiave sostanziale, superando automatismi fondati sul solo criterio del collocamento prevalente.
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11635
Il mantenimento come strumento di effettiva bigenitorialità
La decisione affronta un tema sempre più frequente nelle controversie familiari: la compatibilità tra collocamento prevalente presso un genitore e riconoscimento di un contributo economico in favore dell’altro. Nel caso esaminato, il minore risultava collocato presso il padre, ma la madre disponeva di risorse economiche significativamente superiori.
La Suprema Corte chiarisce che il mantenimento del figlio non può essere letto esclusivamente come obbligo gravante sul genitore non collocatario. L’assegno perequativo, infatti, può essere disposto anche “in senso inverso” quando il divario reddituale rischi di tradursi in un concreto pregiudizio per il minore durante i periodi trascorsi con il genitore economicamente più debole.
Il focus della pronuncia non è dunque la tutela del genitore beneficiario in quanto tale, bensì l’interesse del figlio a conservare rapporti continuativi e qualitativamente adeguati con entrambi i genitori, senza percepire uno squilibrio eccessivo tra i due contesti di vita.
Nessun automatismo basato sul reddito
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza consiste nel rifiuto di qualsiasi automatismo fondato sulla mera sperequazione economica. La Cassazione precisa che l’assegno non può derivare semplicemente dalla constatazione che uno dei genitori guadagni più dell’altro.
Occorre, invece, una valutazione concreta dei criteri previsti dall’art. 337-ter c.c.: bisogni effettivi del minore, tenore di vita goduto, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche complessive e compiti di cura concretamente svolti.
La Corte richiama quindi un approccio sostanziale al mantenimento, nel quale il parametro decisivo è l’impatto che la disparità economica produce sulla vita quotidiana del figlio. Se il permanere presso il genitore meno abbiente comporta condizioni significativamente deteriori, il diritto alla bigenitorialità rischia di essere svuotato di contenuto effettivo.
La centralità del minore oltre il criterio del collocamento
La pronuncia si inserisce nel progressivo superamento della tradizionale distinzione rigida tra genitore collocatario e non collocatario. Il collocamento prevalente resta un criterio organizzativo, ma non può trasformarsi in un indice assoluto per la distribuzione degli obblighi economici.
La Cassazione valorizza, invece, il principio di proporzionalità e la funzione perequativa del contributo al mantenimento. In questa prospettiva, l’assegno assume una finalità equilibratrice: evitare che il minore viva esperienze radicalmente differenti nei due contesti familiari e che il genitore economicamente più fragile incontri difficoltà nel garantire spazi, attività e abitudini compatibili con il percorso di crescita del figlio.
Si tratta di un passaggio importante anche sul piano culturale, perché riconosce che la qualità della relazione genitoriale dipende pure dalla concreta possibilità di esercitare il ruolo educativo in un ambiente dignitoso e stabile.
Una decisione coerente con l’evoluzione del diritto di famiglia
La sentenza appare in linea con l’evoluzione del diritto di famiglia verso una tutela sempre più centrata sull’interesse concreto del minore. L’assegno perequativo viene sottratto a logiche punitive o compensative tra ex partner e ricondotto alla sua funzione primaria: garantire continuità affettiva, stabilità e pari dignità genitoriale.
Resta comunque affidato al giudice di merito un delicato compito di bilanciamento, che impone accertamenti puntuali e motivazioni specifiche. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di trasformare il criterio perequativo in una redistribuzione automatica delle risorse economiche tra i genitori, sganciata dalle reali esigenze del figlio.
La decisione conferma però un principio ormai centrale: la bigenitorialità non può dirsi effettiva se il minore è costretto a vivere, nei due contesti familiari, condizioni materialmente incompatibili tra loro.
25.08.2026