15.06.2026 Icon

Revoca agevolazioni energivore: ARERA frena il correttivo

L’intervento prospettato dal legislatore sulla disciplina delle agevolazioni alle imprese energivore mira ad attenuare le conseguenze economiche derivanti dall’accertata non conformità delle diagnosi energetiche, introducendo ipotesi aggiuntive di revoca parziale. L’Autorità di regolazione, tuttavia, esprime un parere solo condizionatamente favorevole: la proposta rischia, infatti, di ridurre l’efficacia deterrente del sistema e di trasferire oneri indebiti sulla generalità dei clienti non energivori, sicché la revoca totale dovrebbe restare la regola, salvo ipotesi residuali di non conformità lieve.

Parere Arera 179/2026/I/EEL del 19 maggio 2026

Un sistema fondato su diagnosi e “green conditionalities”

La disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica si innesta nel solco dell’adeguamento nazionale alle linee guida europee sugli aiuti di Stato in materia energetica e ambientale, con l’obiettivo di bilanciare competitività industriale ed efficientamento energetico. Il meccanismo poggia su due pilastri: da un lato, il possesso di una diagnosi energetica conforme; dall’altro, il rispetto delle cosiddette “green conditionalities”, quali interventi di riduzione delle emissioni o miglioramento dell’efficienza.

In questo quadro, il decreto ministeriale 10 luglio 2024 ha previsto un sistema di controlli articolato, affidato a soggetti quali ENEA, GSE e ISPRA, nonché un regime sanzionatorio particolarmente incisivo: in caso di inadempimento degli obblighi, la regola generale è la revoca integrale dell’agevolazione, con obbligo restitutorio pieno.

La rigidità del meccanismo trova giustificazione nella necessità di evitare distorsioni: le agevolazioni, infatti, gravano sulla restante platea dei clienti finali e, se indebitamente percepite, determinano un aggravio ingiustificato per questi ultimi.

Il correttivo proposto: revoca parziale anche per diagnosi non conforme

Lo schema di decreto sottoposto al parere dell’Autorità introduce una significativa innovazione: anche nei casi di accertata non conformità della diagnosi energetica (requisito essenziale per l’accesso al beneficio), verrebbe applicata una revoca solo parziale e progressiva nel tempo.

In particolare, si prevede la restituzione del 50% dell’agevolazione per l’anno più recente, decrescente fino al 10% per gli anni precedenti, oltre a meccanismi proporzionali per le imprese multisito.

Tale intervento segna un cambio di approccio: da un sistema fondato sulla perdita integrale del beneficio in caso di mancanza di un requisito essenziale, si passerebbe a un modello più graduato che consenta all’impresa di mantenere una quota significativa dell’agevolazione anche in presenza di irregolarità.

La posizione dell’Autorità: rischio di indebolimento del sistema

L’ARERA esprime perplessità sostanziali sulla modifica proposta, evidenziando come il regime vigente stia già producendo effetti virtuosi. I dati sui controlli mostrano tassi di non conformità relativamente contenuti e in riduzione, indice di un efficace effetto deterrente esercitato dal rischio di revoca integrale.

Secondo l’Autorità, la previsione di revoche parziali per diagnosi non conformi determinerebbe una “notevole mitigazione” degli effetti restitutori, con una duplice conseguenza: 

(i) una riduzione dello stimolo per le imprese a predisporre diagnosi corrette e a investire in efficienza energetica; 

(ii) un incremento degli oneri a carico dei clienti non energivori, chiamati a sostenere indirettamente il costo delle agevolazioni.

Non meno rilevante è il profilo della certezza regolatoria: intervenire su una disciplina recentemente entrata a regime rischierebbe di generare instabilità e incertezza per operatori e imprese, in un contesto già complesso.

Il parere condizionato: verso un equilibrio tra rigore e proporzionalità

Alla luce delle criticità evidenziate, l’Autorità esprime un parere favorevole solo a condizione che la riforma venga rimodulata. In particolare, si ritiene necessario: mantenere la revoca totale dell’agevolazione nei casi di diagnosi non conforme e limitare l’eventuale revoca parziale alle sole ipotesi di non conformità lieve, da definire puntualmente.

L’apertura dell’Autorità a soluzioni proporzionali emerge, tuttavia, con riferimento alle imprese multisito, per le quali appare condivisibile un criterio di restituzione parametrato ai consumi del singolo sito coinvolto.

La posizione assunta evidenzia una tensione tipica della regolazione energetica: da un lato, l’esigenza di garantire proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni e, dall’altro, la necessità di preservare l’efficacia degli strumenti di politica industriale e ambientale. In questo equilibrio, la diagnosi energetica continua a rappresentare un presidio essenziale, la cui affidabilità non può essere svilita senza compromettere l’intero impianto delle agevolazioni.

Autore Erica Aprile

Senior Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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