05.05.2026 Icon

Cassazione e procura alle liti: invalida se conferita alla società tra avvocati

L’improcedibilità del ricorso per cassazione può discendere non solo da carenze documentali, ma anche da un vizio strutturale della procura alle liti. È quanto emerge da una recente ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso, affronta due profili distinti: da un lato, l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata; dall’altro, l’inidoneità della procura speciale conferita a una società tra avvocati, ritenuta incompatibile con il modello legale del mandato difensivo in sede di legittimità.

Corte di cassazione, Sez. III civile, Ordinanza 20 febbraio 2026 (RG n. 24015/2024 – Pubblicata 01/05/2026).

La vicenda processuale

La controversia trae origine da un giudizio risarcitorio promosso dai congiunti di una vittima di sinistro stradale nei confronti del responsabile e della compagnia assicuratrice. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva solo parzialmente le domande attoree, mentre la Corte d’Appello, in sede di gravame, interveniva su diversi profili della decisione.

A seguito di una prima pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, il giudizio veniva riassunto e definito nuovamente dalla Corte territoriale, che rigettava integralmente le domande degli attori e li condannava alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della precedente sentenza.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione da parte del coniuge e dei figli della vittima, cui resisteva la compagnia assicuratrice con controricorso.

Le ragioni di improcedibilità: relata di notifica e procura invalida

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. per due autonome ragioni.

In primo luogo, viene rilevato l’omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, nonostante la dichiarazione della sua intervenuta notificazione contenuta nel ricorso. Tale omissione integra una causa tipica di improcedibilità, essendo il deposito imposto a pena di decadenza.

In secondo luogo, il Collegio affronta la questione della validità della procura alle liti: il mandato risultava conferito a una società tra avvocati e non a un singolo professionista. Tale vizio nella legittimazione processuale costituisce un ulteriore motivo di improcedibilità del ricorso.

Il principio affermato: centralità del difensore-persona fisica

La Corte esclude la validità della procura speciale conferita a una società tra avvocati, distinguendo tra mandato professionale e procura alle liti. In particolare, il Collegio, pur riconoscendo che il mandato professionale può essere validamente conferito ad una società, ritiene che la procura alle liti resti disciplinata dall’art. 83 c.p.c., norma che richiede il conferimento della rappresentanza processuale con il ministero di un difensore. La motivazione sottolinea come la struttura del processo richieda l’imputazione personale della responsabilità difensiva e la verificabilità, da parte del giudice, della titolarità dello ius postulandi, elementi incompatibili con un conferimento diretto alla società. Ne consegue l’inidoneità della procura e, quindi, l’improcedibilità del ricorso.

Considerazioni conclusive

La Corte conferma il rigore formale che governa il giudizio di legittimità, tracciando un confine netto tra incarico professionale e rappresentanza in giudizio. Se il rapporto di clientela può instaurarsi con una società tra avvocati, la difesa tecnica conserva un carattere inderogabilmente personale. Ne consegue che il mandato rilasciato direttamente alla società, intesa come ente autonomo, non può che essere ritenuto invalido.

Autore Cecilia Picone

Associate

Milano

c.picone@lascalaw.com

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