Può un’artista intitolare il proprio album con il nome di un marchio celebre? Sì, se l’uso è descrittivo, artistico e non commerciale. Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso cautelare promosso dalla titolare del marchio “Miss Italia” e dalla sua licenziataria esclusiva contro la cantante Ditonellapiaga, escludendo la violazione dell’art. 20 c.p.i. e riconoscendo il “giusto motivo” nella cd. esimente artistica.
Il caso: corona in testa e marchio nel mirino
La società titolare dei marchi registrati “Miss Italia” e “Concorso Nazionale Miss Italia”, unitamente alla licenziataria esclusiva, aveva adito il Tribunale in via d’urgenza per contestare l’uscita dell’album “Miss Italia” della cantante Ditonellapiaga. La copertina raffigurava l’artista con la corona tipicamente indossata dalla vincitrice del concorso, con ulteriori elementi definiti nel ricorso “a mo’ di sberleffo”; l’album conteneva inoltre un brano omonimo. Le ricorrenti chiedevano l’inibitoria all’uso del segno, il ritiro delle copie dal commercio, la rimozione del titolo dalle piattaforme digitali e la fissazione di una penale ex art. 614-bis c.p.c. Le resistenti opponevano l’uso descrittivo e ironico della locuzione e la sussistenza del “giusto motivo” ex art. 20 c.p.i.
Nessuna violazione: i tre livelli di tutela esclusi uno ad uno
Il Tribunale ha escluso il fumus boni iuris su tutti e tre i fronti dell’art. 20 c.p.i.
Sotto il profilo della lett. a), difetta l’identità tra i segni: il marchio registrato è un segno complesso — profilo femminile stilizzato, corona, fascia diagonale, specifica combinazione cromatica — elementi del tutto assenti nel titolo dell’album; i settori di riferimento, concorso di bellezza e industria discografica, non sono inoltre sovrapponibili.
Quanto alla lett. b), il rischio di confusione è parimenti escluso: la classificazione merceologica di Nizza applicata al marchio non include il settore musicale e le ricorrenti non hanno fornito prove di affinità tra i due comparti.
Il giudice richiama, a conforto, il precedente del Tribunale di Milano del 31 dicembre 2009 (Deutsche Grammophon GmbH c. Caparezza), secondo cui il consumatore medio del settore musicale percepisce immediatamente la finalità ironica dell’operazione, senza rischio di confusione.
Infine, in relazione alla lett. c), pur riconoscendo la rinomanza del marchio, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno assolto all’onere — su di esse gravante ex art. 2697 c.c. — di allegare e provare il vantaggio indebito tratto dalle resistenti ovvero il pregiudizio alla reputazione del segno: tali requisiti, alternativi tra loro, non sono dimostrabili per la sola notorietà del marchio.
L’esimente artistica e il bilanciamento costituzionale
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il “giusto motivo”, individuato nell’esimente artistica. Il titolo di un album, osserva il Tribunale, «svolge una funzione ontologicamente diversa da quella del marchio» infatti, identifica un’opera nella sua individualità e si inserisce pienamente nella libertà espressiva dell’autore. Nel caso di specie, la locuzione “Miss Italia” è utilizzata in chiave descrittiva, critica e autoironica per evocare un particolare tipo umano — la vincitrice del concorso — e costituisce, secondo il giudice, una sintesi linguistica insostituibile. Il Tribunale opera quindi un bilanciamento tra la tutela della proprietà industriale (artt. 41 e 42 Cost.) e la libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost., dall’art. 11 CDFUE e dall’art. 10 CEDU, richiamando il Considerando 27 della Direttiva 2015/2436, che espressamente ammette l’uso di un marchio altrui per fini artistici purché conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale.
Qualche spunto critico: ciò che l’ordinanza non dice
La pronuncia si allinea a un orientamento ormai consolidato, che legge il diritto dei marchi alla luce del sistema dei diritti fondamentali. Desta però qualche riflessione il fatto che il giudice, esclusa la prova del pregiudizio reputazionale, non si sia spinto a valutare se una raffigurazione “a sberleffo” del marchio possa in astratto integrare un uso denigratorio. Sul punto, la Corte di Giustizia dell’UE — a partire dalla sentenza Deckmyn (C-201/13) — ha chiarito che la parodia non costituisce un diritto illimitato e può cedere di fronte a un pregiudizio serio all’immagine del titolare. Il giudizio di merito, al quale il contenzioso è destinato a proseguire, offrirà l’occasione per approfondire questi profili con istruttoria piena.
21.09.2026