“Nella liquidazione controllata, il giudizio sull’attivo distribuibile deve estendersi anche alla possibilità di esperire azioni giudiziali revocatorie, risarcitorie e recuperatorie, non potendosi limitare alla sola revocatoria ordinaria; la mera ipotizzabilità di tali iniziative integra una possibile utilità prospettica ai fini dell’apertura della procedura.”
Trib. Salerno sez. III, 26 dicembre 2025, n. 82
Il principio affermato
La liquidazione controllata non può essere valutata sulla base di una fotografia statica del patrimonio del debitore, ma richiede una verifica dinamica che tenga conto anche delle possibili azioni giudiziali esperibili per incrementare l’attivo. Muovendo da questo presupposto, il Tribunale di Salerno (sent. 26 dicembre 2025, n. 82; RG n. 193/2024) afferma che la procedura può essere aperta anche quando l’utilità per i creditori derivi dalla sola ipotizzabilità di iniziative giudiziarie, superando così una lettura restrittiva che limiterebbe tali strumenti alla sola revocatoria ordinaria.
Una contestazione di incapienza fondata su una visione statica del patrimonio
La vicenda prende avvio dall’istanza di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. Quest’ultimo si oppone, sostenendo l’assenza di attivo distribuibile e, quindi, l’inutilità della procedura.
Il nodo centrale del giudizio riguarda proprio la verifica dell’incapienza patrimoniale. Sul punto, il Tribunale evidenzia come la relazione del Gestore della crisi non risulti adeguatamente approfondita, in quanto non prende in considerazione le possibili azioni giudiziali suscettibili di incrementare l’attivo. Tale omissione si rivela decisiva, poiché il giudizio richiesto dalla norma non può limitarsi alla mera ricognizione dei beni esistenti, ma deve estendersi anche alle risorse potenziali.
Ne deriva che l’incapienza non può essere affermata sulla base di una valutazione statica e difensiva, ma richiede un’analisi più ampia, capace di considerare l’evoluzione possibile della massa attiva nel corso della procedura.
Il rilievo delle azioni giudiziali nella formazione dell’attivo
Il passaggio centrale della decisione consiste nell’affermazione secondo cui, nella liquidazione controllata, devono essere considerate tutte le azioni giudiziali astrattamente esperibili, e non soltanto la revocatoria ordinaria espressamente richiamata dalla disciplina.
Il Tribunale valorizza, in particolare, il riferimento normativo alle “azioni giudiziarie”, interpretato in senso ampio e coerente con la funzione delle procedure liquidatorie. In questa prospettiva, rientrano nel perimetro valutativo non solo le azioni revocatorie, ma anche quelle risarcitorie – tra cui la responsabilità per concessione abusiva del credito – e le azioni recuperatorie di crediti trascurati o non azionati.
La conseguenza è rilevante sul piano operativo: il Gestore della crisi è chiamato a svolgere una valutazione prognostica effettiva, che tenga conto anche della possibilità di attivare tali strumenti. Non è richiesto un giudizio di sicuro esito favorevole, ma non è neppure sufficiente escludere tali azioni sulla base di mere prospettazioni difensive. La loro stessa ipotizzabilità, infatti, costituisce una possibile utilità per i creditori.
Una lettura dinamica della procedura e i riflessi applicativi
La decisione si inserisce in un orientamento che valorizza la funzione della liquidazione controllata quale strumento effettivo di soddisfazione dei creditori, evitando che essa venga esclusa ogniqualvolta l’attivo immediatamente disponibile appaia modesto o insufficiente.
L’approccio adottato dal Tribunale conduce a una lettura sistematica della disciplina, nella quale la previsione della sola revocatoria ordinaria non assume carattere limitativo, ma si inserisce in un quadro più ampio, coerente con la finalità di massimizzazione dell’attivo. In questa logica, la procedura viene configurata come uno strumento dinamico, capace di valorizzare anche utilità future e non immediatamente percepibili.
Sul piano applicativo, ciò implica un rafforzamento degli oneri in capo all’OCC, chiamato a motivare in modo più puntuale le proprie conclusioni, e al contempo amplia le prospettive operative del liquidatore, che può valutare un ventaglio più ampio di iniziative. Resta, tuttavia, un margine di criticità legato al rischio di un’eccessiva apertura a iniziative meramente eventuali, con possibili ricadute sul piano dell’economicità della procedura. Nel complesso, la pronuncia segna un passaggio significativo verso una concezione meno formalistica e più sostanziale della liquidazione controllata, nella quale l’effettiva utilità per i creditori diventa il parametro centrale di valutazione.
02.10.2026