08.04.2026

Inps e fisco prima, parcelle dopo

  • Italia Oggi

Prima fisco e Casse (o Inps), poi i compensi ai professionisti: prima di eseguire qualsiasi pagamento, la pubblica amministrazione verifica tramite la banca dati se il beneficiario è inadempiente rispetto a cartelle esattoriali di qualunque ammontare, anche modesto; in caso affermativo la quota corrispondente al debito è versata direttamente all’Agente della riscossione e soltanto l’eventuale eccedenza corrisposta al professionista.

Scatterà dal 15 giugno per i pagamenti della p.a., anche sotto i 5 mila euro, l’obbligo di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi destinatari delle somme, come prevede il nuovo comma 1-ter dell’articolo 48-bis del dpr del 29/09/1973, n. 602, introdotto dalla legge del 30/12/2025, n. 199, la manovra di bilancio 2026. I chiarimenti sono contenuti in una circolare (prot. 0056561.U) emessa il 17/03/2026 dal ministero della Giustizia.

Destinatari della verifica

Sono soggetti alla verifica tutti i professionisti che percepiscono dagli uffici giudiziari compensi che rientrano nei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 Tuir: anzitutto avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ma anche ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario. Sono potenzialmente inclusi anche psicologi forensi, assistenti sociali, mediatori, interpreti e traduttori giurati, laddove possono essere qualificati come esercenti arti e professioni. La circolare, infatti, spiega che le categorie professionali menzionate nel testo dal dipartimento per gli Affari di giustizia di via Arenula «sono indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo».

Patrocinio a rischio

Non c’è più, dunque, una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, ma scatta un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, con la verifica che vale anche sotto i 5 mila euro. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da eseguire a partire dal 15 giugno, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dal fatto che le prestazioni professionali siano riferibili a periodi precedenti. E dunque anche i compensi relativi ad attività pregresse, se liquidati dopo la data “spartiacque”, sono soggetti alla nuova disciplina. Fra le cartelle esattoriali che fanno scattare la trattenuta diretta rientrano tutte quelle relative a: tributi erariali come Irpef (inclusi acconti, saldi, addizionali regionali e comunali), Iva, Irap, registro, bollo, cedolare secca; contributi previdenziali; sanzioni e interessi accessori; altre entrate affidate all’agente della riscossione: multe stradali, sanzioni amministrative di varia natura, crediti di enti locali e così via. Il problema si pone soprattutto per i compensi del patrocinio a spese dello Stato, laddove gli importi sono modesti e accreditati con ritardo: il fatto che le liquidazioni possano essere assorbite dai debiti con l’erario potrebbe scoraggiare la difesa dei non abbienti.

Norma contestata

Contro la norma sullo scomputo immediato, prima e dopo l’approvazione, è sceso in campo il Consiglio nazionale forense, definendola «misura vessatoria e discriminatoria» e sollevando dubbi di legittimità costituzionale rispetto al diritto di difesa. Sulla stessa lunghezza d’onda il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), secondo cui la disposizione è «particolarmente gravosa» per i professionisti perché blocca pagamenti anche per debiti irrisori o contestati.