Non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., la missiva con cui il correntista si limita a richiedere alla banca la consegna della documentazione contrattuale ai sensi dell’art. 119 TUB. Tale richiesta, infatti, è priva dell’elemento oggettivo necessario per la costituzione in mora, ovvero l’esplicitazione di una pretesa creditoria e un’inequivocabile intimazione di adempimento. A tal fine, risulta irrilevante l’inserimento di una clausola di stile, generica e ipotetica (quale “valga la presente ad ogni più ampio effetto di legge, quale interruzione di prescrizioni”), inidonea a manifestare la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Tribunale di Rimini, sentenza del 31.01.2026
Il Tribunale di Rimini, con la sentenza in commento, offre un interessante spunto di riflessione con riguardo all’efficacia interruttiva dei termini prescrizionali, escludendo in tal senso l’idoneità della richiesta di accesso documentale ex art.119 TUB.
Il Giudice adito affronta tale questione richiamando taluni principi di diritto resi in sede di legittimità secondo cui per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione occorre un atto formale che rechi specifici requisiti. In particolare, secondo la Suprema Corte di Cassazione-cfr. Cass.n. 7188/2025, Cass.n.279/2024, Cass.n.15714/2018-è indispensabile la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa, l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento volta a manifestare in modo inequivocabile la volontà di far valere il proprio diritto di credito. Soltanto, in tal modo, si produce l’effetto di costituire in mora il debitore al fine di ottenere l’adempimento. In applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale di Rimini ha osservato che:
“non può riconoscersi valenza interruttiva della prescrizione alla missiva di richiesta documentale ex art. 119 TUB di cui all’allegato di parte attrice, inviata in data (…), poiché essa non contiene espressamente alcuna richiesta di pagamento né l’indicazione di elementi idonei a far presumere che l’interesse della correntista fosse quello di coltivare il proprio diritto alla ripetizione di somme indebitamente applicate dall’istituto di credito sui rapporti con esso conclusi. Tale p.e.c. si esaurisce, infatti, in una mera intimazione rivolta alla banca di consegnare alla cliente copia dei contratti (….) non vi è traccia, nella missiva del (….), dell’elemento oggettivo richiesto ai fini della valida efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 co 4 c.c., posto che l’unica pretesa che viene ivi avanzata riguarda la consegna di documentazione contrattuale da parte dell’istituto di credito. In particolare, da tale comunicazione non emerge l’inequivocabile volontà del titolare del credito di voler far valere il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). Essa risulta priva dei requisiti di univocità e specificità necessari per ritenere che, con tale atto (….) intendesse richiedere alla banca la restituzione delle somme da quest’ultima indebitamente percepite in esecuzione dei rapporti bancari sottoscritti”.
Pertanto, appurata la carenza dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità il Magistrato ha escluso che la comunicazione di accesso documentale trasmessa dal correntista potesse rilevare ai fini interruttivi dei termini prescrizionali in quanto la stessa non recava alcuna intimazione di pagamento. La missiva in discorso riportava, però, un inciso interruttivo dei termini prescrizionali rispetto al quale il Tribunale di Rimini ha operato un vaglio ulteriore. Il Giudice ha, infatti, approfondito la propria analisi interrogandosi sulla valenza di una simile espressione ritenendo di non accordare alla stessa rilevanza alcuna in quanto la genericità e sommarietà di una mera formula di stile non può essere parificata ad un’espressa messa in mora che costituisce l’unico atto valido per interrompere la prescrizione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Rimini ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca respingendo, di conseguenza, le domande formulate da controparte con condanna avversaria all’integrale refusione delle spese di lite in favore dell’Istituto di Credito.
11.09.2026