21.11.2025 Icon

Il limite dei 24 mesi nella somministrazione a termine: la Cassazione ribadisce la tutela lavoristica, tra nullità e conversione

La sentenza in oggetto affronta una delle questioni di maggiore attualità e complessità nell’ambito della somministrazione di lavoro a termine, fissando punti fermi interpretativi su durata massima dei contratti, effetti del loro superamento e possibilità di conversione del rapporto in capo all’utilizzatore. 

La Corte di Cassazione interviene su un caso emblematico di reiterazione di contratti di somministrazione oltre i limiti di legge, in cui un lavoratore, assunto tramite 47 contratti a termine da un’agenzia di somministrazione e inviato presso la stessa società utilizzatrice per 37 mesi e due giorni, agisce impugnando la violazione dei limiti di durata fissati dal d.lgs. n. 81/2015.

Gli ultimi tre rapporti, unici non prescritti, portano la Corte d’Appello di Brescia a riconoscere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice, ritenendo superato il tetto massimo di 24 mesi.​

La Suprema Corte chiarisce che, a seguito del d.lgs. 81/2015 modificato dal d.l. 87/2018 (convertito dalla l. 96/2018), il limite massimo di 24 mesi si applica non solo al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma si irradia sulla relazione trilaterale tra agenzia, lavoratore e utilizzatore. La regola – salvo specifiche deroghe o assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’agenzia – impone che il lavoratore non possa prestare servizio presso lo stesso utilizzatore, per mansioni equivalenti, oltre i due anni complessivi.​

Viene ribadita l’inclusione nei 24 mesi anche dei contratti non più impugnabili per decadenza. La Cassazione, già con la sentenza n. 22861/2022, aveva affermato che la decadenza agisce solo quanto alla possibilità di tutela giurisdizionale, ma non inficia la considerazione storico-fattuale dei periodi lavorati nella stessa missione per la valutazione del tetto temporale.​

Superato il limite dei 24 mesi, si produce una nullità di sistema che travolge tanto il rapporto tra somministratore e lavoratore quanto quello commerciale sottostante, consentendo al lavoratore la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore ex art. 38 d.lgs. 81/2015. La Cassazione evidenzia come questa soluzione sia conforme ai principi unionali, alle esigenze di tutela effettiva e all’obiettivo di evitare l’elusione delle norme sui contratti a termine.​

La Corte offre una ricostruzione della struttura trilatera della somministrazione sottolineando che i rapporti, seppur autonomi, sono funzionalmente collegati. La disciplina dei limiti temporali serve a evitare abusi e ad impedire frazionamenti pretestuosi tali da svuotare di contenuto le tutele dei lavoratori. L’estensione delle regole, tanto al contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore quanto al rapporto lavorativo, si fonda tanto su logica sistematica quanto su plurimi richiami giurisprudenziali e dottrinali.​

Rileva la stretta adesione della soluzione della Suprema Corte agli orientamenti della Corte di Giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020, causa C-681/18; sent. 17 marzo 2022, causa C-232/20), che impongono il rispetto della temporaneità reale della missione, quale elemento strutturale della somministrazione. Viene espressamente ribadito che l’abuso o l’elusione – anche attraverso contratti formalmente leciti ma sostanzialmente reiterati – legittima l’intervento ricostruttivo a favore del lavoratore.​

Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: “La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento delle medesime mansioni, soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi previsto dal d.lgs. 81/2015 come modificato, comporta, in caso di superamento, la nullità dei contratti della sequenza trilatera e la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore”.​

La sentenza completa il percorso di estensione della tutela rispetto a derive elusive dell’istituto, valorizzando un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto europeo nei sistemi a forte flessibilità del lavoro. Sul piano pratico, la decisione offre una linea netta per giudici, consulenti e operatori: la soglia dei 24 mesi è barriera invalicabile, il cui superamento travolge le strutture contrattuali e impone la stabilizzazione in capo all’utilizzatore, con buona pace di tentativi di aggiramento tramite frazionamenti o pratiche di rinnovo seriale.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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