La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata sulle possibili conseguenze del pignoramento, nell’ipotesi in cui, al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura, vengano depositate copie del titolo, del precetto e del pignoramento, prive di attestazione di conformità, come invece previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c.
La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare nella quale il creditore procedente, entro il termine previsto dalla legge, aveva depositato le copie del precetto e del pignoramento omettendo, tuttavia, di attestarne la conformità all’originale.
Il giudice dell’esecuzione, rilevando d’ufficio la mancanza della predetta attestazione, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma III, c.p.c. e la conseguente estinzione del processo esecutivo.
Avverso tale provvedimento, il creditore ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. al Tribunale di Milano, il quale ha tuttavia rimesso la questione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., alla Corte di Cassazione.
Nello specifico, il Collegio ha sottoposto alla Suprema Corte il seguente quesito: se la mancanza dell’attestazione di conformità degli atti, al momento dell’iscrizione a ruolo, costituisca una mera irregolarità sanabile ovvero una causa di inefficacia del pignoramento rilevabile d’ufficio.
Chiamata a decidere, la Corte si è soffermata perlopiù sull’analisi delle tesi poste a sostegno della “mera irregolarità sanabile”, al fine di evidenziarne le criticità da un punto di vista letterale, processuale e sistematico.
Più in particolare, per i giudici di legittimità, gli argomenti di natura letterale risultano ormai superati dalla modifica della formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. introdotta dal cd. “Correttivo Cartabia”.
Tale intervento normativo, infatti, ha eliminato ogni dubbio sul collegamento tra l’inefficacia del pignoramento e il mancato deposito delle “copie attestate conformi agli originali” degli atti richiesti.
Per la Corte l’attuale formulazione è chiara ed esplicita nel ricollegare l’inefficacia del pignoramento (e la conseguente estinzione del processo) alla mancata trasmissione telematica delle copie conformi del titolo esecutivo, dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, con attestazione di conformità da parte del difensore.
Di fronte a un dato normativo così preciso e univoco – osserva la Cassazione – non è possibile accogliere interpretazioni di segno contrario.
Sotto il profilo processuale, la Corte ha esaminato l’argomento secondo cui il deposito di copie prive di attestazione di conformità consentirebbe comunque il raggiungimento dello scopo della norma e, dunque, giustificherebbe la tesi della “mera irregolarità sanabile”.
Tale tesi, tuttavia, non è condivisibile per i giudici di legittimità, i quali, invece, hanno evidenziato come la nozione di “raggiungimento dello scopo” attiene alla categoria della nullità, non a quella dell’inefficacia, che opera invece in modo automatico al verificarsi della condizione prevista dalla legge.
Inoltre, avendo il legislatore fissato un termine preclusivo con gli artt. 543 e 557 c.p.c., trova applicazione la disciplina prevista ex art. 153 c.p.c. e, quindi, l’improrogabilità dei termini perentori.
Sul punto, è stato altresì osservato che il deposito tardivo dell’attestazione determinerebbe un rallentamento del processo esecutivo, obbligando il giudice a concedere un ulteriore termine per sanare l’irregolarità e generando una fase di quiescenza non coerente con la finalità di speditezza propria dell’esecuzione.
Infine, sotto il profilo sistematico, i sostenitori della tesi della “mera irregolarità sanabile” richiamano le pronunce delle Sezioni Unite in tema di attestazione di conformità delle copie analogiche nel ricorso per Cassazione, in cui è ammesso il deposito successivo all’iscrizione a ruolo.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che si tratta di situazioni non sovrapponibili tra loro, innanzitutto, per la natura degli atti coinvolti e, inoltre, perché nel processo esecutivo è espressamente prevista un’ipotesi di estinzione che non trova invece corrispondenza nel giudizio di legittimità. Tale differenza giustifica, pertanto, la conclusione nel senso dell’inefficacia del pignoramento, escludendo la possibilità di una mera irregolarità sanabile.
La Suprema Corte conclude la propria disamina asserendo come l’attestazione di conformità di precetto, pignoramento e titolo non rappresenta un onere particolarmente gravoso per il creditore, tale da imporre un’interpretazione contra legem degli artt. 543 e 557 c.p.c. nonché estendere tale interpretazione sino a consentire un deposito tardivo degli atti attestati, fino alla decisione sull’istanza di vendita.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora, entro il termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., il creditore non depositi le copie conformi agli originali del pignoramento e del precetto, il pignoramento deve essere dichiarato inefficace, enunciando pertanto il seguente principio di diritto:
«l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».
11.11.2025