La pronuncia trae origine da un ricorso in Cassazione proposto a seguito della notifica della decisione che è stata impugnata ad opera della controparte, finalizzata a far decorrere il cosiddetto termine breve per l’impugnazione.
La questione: quando scatta l’improcedibilità del ricorso?
Sul punto, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l’improcedibilità o meno del ricorso per non aver i ricorrenti depositato unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata la relata di notificazione della sentenza.
Il quadro normativo: art. 369 c.p.c. e termine breve
La disciplina è da rinvenirsi nell’art. 369 c.p.c. il quale al co.2 lettera 2) chiarisce che a pena di improcedibilità tra i documenti che devono essere depositati unitamente al ricorso vi è la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362.
Funzione pubblicistica e onere probatorio del ricorrente
La decisione della Corte è fondata sul principio secondo il quale l’onere di deposito della copia della decisione impugnata unitamente alla relata di notifica è posto alla base dell’esigenza pubblicistica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione che si esplica nel rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il quale è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve e il cui onere della prova è assolto attraverso il deposito della relata di notificazione.
L’evoluzione giurisprudenziale: i due orientamenti delle Sezioni Unite
Nell’esaminare il caso sottoposto al vaglio della Cassazione, gli Ermellini – nel pronunciarsi – hanno riproposto due orientamenti – Sezioni Unite del 2017 e del 2022 – non applicabili al caso di specie – secondo i quali si esclude la possibilità dell’applicazione della sanzione di improcedibilità ex. art 369 c.p.c. comma 2 n.2 nell’ipotesi in cui – seppur il ricorrente unitamente al ricorso non abbia depositato la relata di notificazione relativa alla sentenza notificata – la stessa si trovi nella disponibilità del Giudice poiché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito dal Giudice (nei casi in cui provveda alla notifica la Cancelleria) ovvero per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art 370 co. 3 c.p.c..
Le eccezioni al rigido onere documentale
Unitamente a ciò, la Corte ha altresì precisato che, al fine di non incorrere nella sanzione di improcedibilità, il ricorso per Cassazione deve essere notificato prima della scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato, ovvero se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte: ricorso improcedibile
Nel caso di specie, non potendosi rinvenire alcune delle ipotesi sopra indicate, nonché non risulta depositata neppure in via telematica la relata di notifica con i messaggi di spedizione e di ricezione, la Corte si è pronunciata con declaratoria di improcedibilità: la decisione si fonda sulla funzione pubblicistica prevista dall’art. 369 c.p.c..