“Ritenuto che si è di fronte non ad una istanza ex art. 22, lett. d, CCII, quanto piuttosto ad una ipotesi di atto di straordinaria amministrazione di vendita immobiliare (…) nessun provvedimento autorizzatorio va reso da questo giudice ai sensi dell’art. 22, lett. d), ccii non vertendosi in tema di cessione di azienda o di rami della stessa.”
È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi in merito ad una richiesta di autorizzazione alla vendita di un compendio immobiliare, presentata – per “zelo” – dallo stesso imprenditore.
Tant’è vero che lo stesso esperto, in sede di udienza, aveva ritenuto utile rilevare come l’istanza non fosse inquadrabile nell’art. 22 CCII, ma fosse più corretto qualificarla “(…) come atto informativo di operazione straordinaria e come tale si applicherebbe l’art. 21 del ccii, con la conseguenza che l’Esperto ne dovrebbe essere informato per iscritto (…)”.
L’occasione è stata comunque utile per chiarire che la vendita di un immobile, nel contesto della composizione negoziata, deve essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione per il cui compimento non è richiesta l’acquisizione della previa autorizzazione da parte del tribunale.
È sufficiente che l’imprenditore, ai sensi dell’art. 21 CCII, informi – per iscritto e prima del suo compimento – l’esperto, il quale – a sua volta – potrà eventualmente manifestare il proprio dissenso mediante l’iscrizione nel registro delle imprese.
A tal proposito, si ricorda che l’imprenditore, nell’ambito della composizione negoziata, conserva la gestione ordinaria e anche straordinaria dell’impresa, non subendo alcun spossessamento nemmeno nella forma attenuata.
Conseguentemente, l’iscrizione nel registro delle imprese del succitato parere negativo non impedirebbe, di per sé, all’imprenditore di perfezionare la vendita di un immobile.
Tuttavia, nei confronti di tale atto non sarà destinata ad operare l’esimente prevista dall’art. 24, comma 3, CCII, e, pertanto, l’acquirente del bene rischierebbe di esporsi a gravi conseguenze sul piano giuridico.
Infatti, nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere disposta nei confronti dell’impresa l’apertura della liquidazione giudiziale, l’atto di straordinaria amministrazione, compiuto dall’imprenditore nonostante il parere negativo reso dall’esperto, sarà soggetto alla revocatoria ordinaria o a quella disciplinata dall’art. 166 CCII.
In conclusione, l’art. 21 CCII è stato concepito a specifica tutela del potenziale compratore di un immobile alienato in pendenza di composizione negoziata, il quale prima di procedere incautamente all’acquisto dovrebbe, nel suo stesso interesse, verificare che:
- l’imprenditore abbia informato per iscritto l’esperto della volontà di compiere tale atto di straordinaria amministrazione;
- l’esperto non abbia espresso parere negativo rispetto a tale operazione.
10.09.2026