12.06.2025 Icon

Contro le sanzioni della Consob, ecco la disciplina degli “impegni”

Con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori, adottato con la delibera n. 18750/2013, introducendo in particolare la procedura per la presentazione e la valutazione degli “impegni”.

Come noto, la disciplina degli “impegni” consente l’estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio, senza che si arrivi all’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Autorità, a condizione che il destinatario delle contestazioni si impegni verso l’Autorità e verso il mercato ad adottare specifiche misure per porvi rimedio.

Essa viene stabilita dall’art. 196 ter TUF, il cui comma 4 conferisce alla Consob il potere di stabilire «con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni».

In merito al procedimento, in estrema sintesi la delibera stabilisce anzitutto un termine perentorio di 30 giorni per la presentazione della proposta di impegni, integrabile nei successivi 30 giorni, a cui segue un nuovo termine di ulteriori 30 giorni entro cui la Consob può chiedere chiarimenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, la Consob può comunicarne l’irricevibilità, con contestuale prosecuzione del procedimento sanzionatorio, nei casi in cui la proposta sia stata trasmessa oltre il termine di 30 giorni dalla data di perfezionamento della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, ovverosia il proponente non fornisca tempestivo e completo riscontro alle richieste formulate dalla Consob.

Alla fase di presentazione, segue una fase istruttoria, in cui tra l’altro si riconosce, in favore del proponente, un apposito diritto di difesa.

Gli elementi che la Consob tiene in considerazione ai fini dell’approvazione o del rigetto della proposta di impegni possono essere:

  • la gravità e la durata della condotta del proponente, nonché l’entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi e l’incidenza della stessa sull’esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob;
  • la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori sempre della Consob, ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti e sia stato destinatario del provvedimento di riapertura del procedimento sanzionatorio;
  • l’idoneità delle misure proposte a eliminare i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.

In caso di rigetto della proposta di impegni, la Consob informa il proponente della prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei suoi confronti.

In caso, invece, di approvazione, la Consob può comunque riaprire il procedimento sanzionatorio nei seguenti casi:

  • se variasse, in modo determinante, la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si è fondato il provvedimento finale di approvazione;
  • se il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti;
  • se il provvedimento finale di approvazione degli impegni si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Autore Simone Mascelloni

Associate

Milano

s.mascelloni@lascalaw.com

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