18.02.2025 Icon

Giudicato esterno e certificazione: vincolo assoluto o semplice rilevanza?

Per il Procuratore Generale la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione dalla parte nei cui confronti è invocato il giudicato”

La pronuncia in esame trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo sollevata dall’ASL di Salerno in relazione al decreto emesso dal Tribunale di Salerno con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’Istituto P. S.p.A., della somma di euro 65.187,00 per le prestazioni sanitarie di radioterapia e medicina nucleare erogate sulla base di rapporto convenzionale intercorrente tra le parti nel maggio del 2013. A fondamento dell’opposizione l’ASL eccepiva il mancato rispetto della convenzione del 2008 (l’ultima stipulata) ed in particolare la nullità della clausola di rinnovo automatico prevista dall’art. 8, in caso di mancata disdetta della ASL (mai avvenuta), in virtù della violazione del divieto assoluto di rinnovo e proroga tacita dei contratti della P.A. fissato dall’art. 57, comma 6, del codice degli Appalti. Altresì, oltre il mancato rispetto della forma scritta, necessaria ad substantiam, la suddetta convenzione non poteva considerarsi valida per la mancanza, in capo all’Istituto opposto, del titolo di accreditamento.

L’istituto opposto, costituendosi, nei suoi scritti difensivi ha invece ritenuto che non potesse trovare applicazione la normativa in materia di appalti in quanto non suscettibile di applicazione alle convenzioni aventi ad oggetto servizi sanitari e sociali, sostenendo peraltro che nel caso di specie le prestazioni erano state legittimamente erogate in virtù di espressa autorizzazione dall’ASL, trattandosi quindi non di rinnovo tacito bensì espresso.

Il Tribunale di Salerno ha quindi rigettato l’opposizione promossa dall’ASL, la quale non aveva mai inviato una disdetta, sostenendo che il rinnovo doveva ritenersi espresso e non tacito sulla base della convenzione del 2008.

Avverso tale sentenza l’ASL ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, la quale ha accolto l’Appello, rilevando che la sola esistenza della convenzione stipulata con struttura sanitaria, non accreditata per la branca cui si riferiva la convenzione stessa, non consentisse di ritenere sussistente il diritto in via contrattuale al pagamento delle prestazioni.

La sentenza d’Appello è stata impugnata dall’Istituto P. S.p.a. con ricorso per revocazione ex. art. 395 c.p.c. comma 1 n.5 deducendo la contrarietà della sentenza di Appello alla precedente sentenza del Tribunale di Salerno n. 2573/2018 passata in giudicato.

Il giudizio di revocazione è stato rigettato; infatti, secondo la Corte di Appello la dichiarazione ex. art. 124 disp. Att. c.p.c. che era stata rilasciata sulla scorta di un certificato di non proposto appello da parte della Corte di Appello nonché di una dichiarazione di parte di non proposto ricorso in Cassazione e ricorso per revocazione (…) non era stata idonea a fornire la prova del giudicato esterno.

Avverso la suddetta decisione l’Istituto ha proposto autonomo ricorso in Cassazione.

In primo luogo, la Suprema Corte, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione richiamando la Cass. n. 5370/2024, secondo cui “l’eccezione di giudicato esterno non può essere più proposta per la prima volta in Cassazione se il giudicato si è formato durante il giudizio di merito, perché in Cassazione non sono deducibili questioni nuove; se invece si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (cioè, dopo l‘ultimo termine del giudizio d’appello), l’eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità.”  Nel caso in esame, l’Istituto ricorrente avrebbe potuto eccepire il giudicato esterno nell’arco temporale compreso tra la data del passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno e la data di scadenza del termine per il deposito della memoria di replica nella fase decisoria del giudizio di Appello.

L’eccezione di giudicato esterno deve essere sollevata quindi con il ricorso per revocazione.

Preso atto di quanto sopra, la Suprema Corte ha affrontato la questione circa la prova fornita dall’Istituto P. S.p.a. dell’ esistenza dell’invocato giudicato.

Entrando nel merito della pronuncia della Corte d’Appello, quest’ultima, tra le varie argomentazioni, ha escluso che la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta dall’Istituto ricorrente, fosse idonea a dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno perché “a norma dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. la prova del passaggio in giudicato è fornita dall’attestazione con cui il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notifica, la mancata proposizione nei termini di legge dei mezzi ordinari di impugnazione (…) e ancora “ove invece la dichiarazione di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione ordinari sia resa, in tutto o in parte, sulla base delle mere affermazioni della parte interessata, la funzione di certificazione del cancelliere viene meno e l’attestazione non può ritenersi idonea a fornire la prova del passaggio in giudicato”

La questione in esame è stata oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali, posto che gli orientamenti maggioritari sostengono che la parte che eccepisce il giudicato esterno abbia l’onere di fornire la prova della relativa formazione, da soddisfare non soltanto producendo la sentenza ma anche corredandola della relativa certificazione del cancelliere.( Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 19883/2013; Cass. n. 9746/2017).

Opposto a questo orientamento vi è l’orientamento, secondo cui il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., trattandosi di un interesse pubblico finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto (Cass. n. 16695/2022; Cass. n. 16589/2021).

Altresì, invece, il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1464/2012 ha rilevato che “è vero che tale certificazione ha lo scopo di fungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativo accertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile. (…) Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in senso negativo) è suscettibile di prova contraria (…).”

A fronte della diversa rilevanza che gli orientamenti sopra richiamati hanno attribuito alla certificazione in esame, non ci si può esimere dal sottolineare che l’efficacia del giudicato consegue ope legis ai sensi dell’art. 324 c.p.c. al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti.

Come sottolineato dal Procuratore Generale, la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. segue la ricezione dell’avviso di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c. per cui appare evidente che l’art.124 citato indichi soltanto come si formi il certificato, ma non statuisca che solo esso possa dimostrare il giudicato. Non può, dunque, limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione. Piuttosto, deve escludersi che possa riconoscersi valenza probatoria ad una certificazione sostenuta dalle sole dichiarazioni, rese dalla parte interessata, di mancata proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall’art. 324 c.p.c. dovendo l’attestazione fondarsi su una verifica diretta eseguita dal cancelliere che fa sì che possa essere assicurata la certezza della definitività della decisione.

Nel caso in esame,la sentenza d’Appello, in un primo momento confermata all’esito del giudizio di revocazione, non ha valutato che la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno era stata oggetto di espressa ammissione da parte dell’ASL, che si è limitata a contestare l’operatività del giudicato, nel merito, ai fini della revocazione della sentenza della Corte d’appello n. 977/19. Nei propri scritti difensivi l’ASL di Salerno ha affermato “si è cercato di sfruttare impropriamente il passaggio in giudicato della sentenza n. 2573/2018 del Tribunale di Salerno. La controversia (…) ha avuto ad oggetto questioni solo apparentemente simili rispetto a quelle trattate nel giudizio all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata.”  Si è concentrata sul diverso assunto del giudicato formatosi, il quale non si basa sulla medesima causa petendi e sullo stesso petitum della domanda che ha portato alla sentenza revocanda, facendo così rilevare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di revocazione “il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, c.1, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto (…) nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico.” A fronte, dunque, dell’esplicita ammissione, da parte dell’ASL di Salerno della intervenuta formazione del giudicato, non può che convenirsi che la Corte di Appello si è discostata dalla giurisprudenza che “esclude che ricada sulla parte che lo invoca l’onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nella diversa ipotesi di mera non contestazione del giudicato” (Cass. n. 7740/2022).

Alla luce di quanto premesso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno.

Autore Assunta Liberti

Trainee

Milano

a.liberti@lascalaw.com

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