12.03.2024 Icon

Usura sopravvenuta: non rileva neanche in caso di contratto di conto corrente

Con una recente pronuncia il Tribunale di Siracusa ha ribadito l’orientamento, già consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di usura sopravvenuta, secondo cui deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso da parte di una società debitrice e dei rispettivi garanti, avverso il decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva agli stessi di versare in favore della Banca quanto dovuto a titolo di saldo e interessi matuarti in dipendenza di un finanziamento, di un conto corrente di corrispondenza e di un conto anticipi.

A sostegno della propria prospettazione, gli opponenti lamentavano la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e la usurarietà di questi ultimi.

Il giudice tenuto a vagliare la contestazione sull’usura in sentenza afferma in via preliminare che, in linea con quanto previsto dall’art. 2697 c.c., per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.), grava sugli opponenti, convenuti in senso sostanziale, l’onere di provare quanto lamentato, dal momento che deve ricondursi ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa di controparte.

Pertanto, la prova dell’applicazione di tassi usurari esige un’allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare lincidenza, nel rapporto, della nullità dedotta (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883).

Proseguendo l’esame delle contestazioni, il Giudice di prime cure, richiamando i principi espressi dalla sentenza della Cassazione, Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 245675, ha condiviso l’orientamento secondo cui deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse.

A parere del giudicante, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente la soglia al momento della stipula. Inoltre, neanche la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, ciò con esplicita irrilevanza dell’usura sopravvenuta anche per i rapporti di conto corrente.

Dunque, aderendo in toto all’orientamento sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, il Tribunale di Siracusa non ha invece condiviso l’orientamento enunciato sempre dalla Cassazione in tema di conto corrente, con la nota sentenza n. 28 settembre 2023, n. 27545 con la quale è stato affermato che i saggi di interesse usurari – che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, è stata rigettata la doglianza sollevata dall’opponente in tema di usura sopravvenuta con riguardo ad un contratto di conto corrente, con l’ulteriore specifica che qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra-fido e interessi inferiori al limite di legge per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto (così Cass. Civ. Sez. I 15.9.2017, n. 21470).

L’opposizione proposta è stata quindi ritenuta non meritevole di accoglimento.

Autore Desirèe Garcea

Associate

Milano

d.garcea@lascalaw.com

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