La Cassazione è tornata a pronunciarsi di recente in tema di opponibilità della cessione dei crediti oggetto di factoring.
Più in particolare, con ordinanza del 16 febbraio 2023 n. 4927, la Corte ha chiarito nuovamente che “ai fini dell’opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall’art. 5 della legge n. 52 del 1991”
In applicazione di tale principio, che si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 5616/2020, la Cassazione non poteva quindi che rigettare il ricorso con cui il ricorrente aveva cercato di sostenere che il pagamento con data certa del corrispettivo della cessione fosse l’unica modalità per l’opponibilità ai terzi.