28.04.2023 Icon

Factoring: la notifica della cessione secondo il Codice Civile

“… Il debitore ceduto, in tal caso l’opponente, può liberarsi pagando al debitore originario solo se dimostra di non aver avuto conoscenza della cessione, poiché l’accettazione della cessione ovvero la sua notifica (che può avvenire con qualsiasi mezzo) privano di efficacia liberatoria qualsiasi adempimento eseguito in favore del cedente (Ex multis: v. Cass., 2/2/2001, n. 1510, Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n.  13954).  …” (cfr. TRIBUNALE  DI NAPOLI, Sentenza n. 3202/2023 del 27-03-2023)

É questo quanto deciso dal Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 3202/2023, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso sulla base dell’asserito presupposto secondo cui, successivamente alla stipula di un contratto di factoring, la cessione del credito non sarebbe stata notifica alla debitrice ceduta.

Più in particolare, questo è quanto osservato: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. Civ., Sez. III, ord. num. 4713 del 19/02/2019).  …” (cfr. TRIBUNALE  DI NAPOLI, Sentenza n. 3202/2023 del 27-03-2023)”.

Il tutto in un contesto in cui, anche a voler prescindere da tali su esposte considerazioni: (i) la Legge n° 52 del 21/0271991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) ha integrato la regolamentazione contenuta negli artt. 1260 e ss. c.c. prevedendo, all’art. 5, comma 2, che “È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”; (ii) la convenuta opposta aveva provato di aver trasmesso le comunicazioni di cessione a mezzo PEC alla società debitrice.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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