11.11.2022 Icon

La fideiussione specifica non teme (di essere) nulla

Alla fideiussione specifica non è assimilabile il ragionamento relativo alla ripresa del modello ABI in sede di contratto di fideiussione omnibus”.

Così si è espresso il Tribunale di Napoli ad esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel caso di specie i debitori hanno convenuto in giudizio un istituto di credito, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso a loro carico, sostenendo la carenza di titolarità e, dunque, la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta, nonché la carenza di prova documentale rispetto al quantum ingiunto e, in ogni caso, la nullità della fidejussione sottoscritta, per essere stata questa stipulata in violazione della legge Antitrust (in particolare, per essere conforme allo schema ABI rispetto al quale la Banca d’Italia con provvedimento del 2005 si era già espressa per la sua chiara violazione delle regole di mercato). 

Nel respingere l’opposizione proposta, è stata condivisa dal Giudice l’intera difesa della conventa sui motivi di diritto oggetto di causa.

Ed invero, l’Ill.mo Tribunale ha, dapprima, rigettato l’eccezione di rito formulata dalla parte opponente, inerente la carenza di legittimazione attiva in quanto “alla luce delle risultanze documentali versate in atti dalla ricorrente già in fase monitoria, è evidente che risultano tutti i passaggi che giustificano l’attuale titolarità del credito in capo al creditore procedente. In particolare, risulta l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte speciale che comunica la cessione del credito”. 

Prosegue poi il Giudice stabilendo che “nel caso di cessioni in blocco di crediti la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata attraverso la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso indichi, almeno per categorie, i rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi ( solo da ultimo ed in conformità delle più recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione, si veda Tribunale Modena sez. III, 04/05/2022, n.569)”.

Tra le diverse questioni affrontate dalla pronuncia in discorso, degna di nota appare anche la parte in cui il Giudice ha rilevato l’infondatezza della pretesa avversaria in merito all’asserita mancanza di prova del credito. Sul punto il Tribunale così si è espresso: “limitarsi a riferire genericamente che l’estratto conto depositato in via monitoria da parte del creditore, non faccia piena prova ai fini di un accertamento in sede ordinaria, non può considerarsi sufficiente ai fini di una contestazione pregnante della pretesa ingiuntiva, soprattutto visto che il credito azionato derivi dall’insoluto di un contratto di mutuo, cui è allegato il piano di ammortamento. Invero, laddove il credito azionato monitoriamente tragga origine, non già da un’apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di mutuo, la banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione neanche l’estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all’onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento ( cfr. ex multis Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699)”.

Nello specifico, la Banca aveva depositato in sede monitoria, a sostegno delle proprie ragioni creditizie, il contratto di mutuo correlato dal piano di ammortamento e l’estratto conto certificato ex art. 50 tub; documentazione che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto idonea a provare il credito sia nell’an che nel quantum.

Continua poi la pronuncia in commento e analizza l’eccezione avversaria in tema di nullità della fideiussione prestata dai debitori, perché asseritamente contraria alla normativa Antitrust.

Nel caso di specie, è bene evidenziare che la garanzia oggetto di causa è una fideiussione specifica e non omnibus, che il Tribunale, col proprio ragionamento logico e giuridico, ritiene di non poter assimilare allo schema contrattuale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia del 02.05.2005.

Vero è infatti, che, “alla fideiussione specifica non è assimilabile il ragionamento relativo alla ripresa del modello ABI in sede di contratto di fideiussione omnibus. La ratio interpretativa maggiormente rispettosa del bilancio degli interessi coinvolti, unitamente alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività delle transazioni economiche, prevede che le autorità competenti in materia se avessero effettivamente inteso di voler estendere la disciplina e l’analisi praticata sulle fidejussioni omnibus a quelle specifiche (di minore portata e ridotto impatto socio-economico), lo avrebbero certamente esternato e non meramente sottinteso, cosicchè il sindacato di questo Giudice non può estendersi oltre l’obbligo di conformazione a quanto pronunciato dal Supremo Consesso di legittimità”. 

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Autore Federica Luri

Associate

Milano

f.luri@lascalaw.com

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