15.05.2018 Icon

Revocatoria ordinaria e adempimento di un debito scaduto

Con l’ordinanza n. 9816/18 del 20.4.2018 la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di due coniugi, i quali venivano citati da un istituto bancario, al fine di ottenere la dichiarazione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita intervenuto tra gli stessi e la conseguente revoca del trasferimento immobiliare dell’immobile.

La Banca rappresentava, in particolare, che il marito aveva rilasciato una fideiussione a garanzia del contratto di conto corrente stipulato da un terzo e che, a seguito del fallimento di quest’ultimo, gli veniva notificato un decreto ingiuntivo per il recupero del saldo passivo del conto corrente.

Il trasferimento immobiliare in favore della moglie avrebbe, dunque, avuto un chiaro intento distrattivo in pregiudizio dei creditori.

Il Tribunale di Asti, in primo grado, respingeva le domande dell’attrice, mentre la Corte di Appello accoglieva unicamente la domanda revocatoria.

I coniugi, dunque, decidevano di proporre ricorso per Cassazione, in quanto il trasferimento immobiliare sarebbe stato diretto ad estinguere un altro debito oramai scaduto.

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento accoglie il ricorso dei coniugi con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, statuendo che “ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. e che deve essere estesa  alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo”.

Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria come atto dovuto e tale circostanza esclude inevitabilmente il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori necessario ai fini della revoca.

Occorre, però, precisare che l’onere di provare l’unicità del mezzo per l’adempimento del debito scaduto ricadrà unicamente sul debitore / venditore.

Cass., Sez. III Civ., 20 aprile 2018, n. 9816Sara Severoni – s.severoni@lascalaw.com

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