29.05.2014

Un filtro al filtro

  • Italia Oggi

Occhio al filtro in appello. Ci sono accorgimenti importanti da tenere in caso di ricorso per cassazione ex articolo 348-ter, terzo comma, cpc, rivolto contro l’ordinanza ex articoli 348-bis e 348-ter, che il giudice del gravame emette quando stabilisce che l’impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta (in base alla novella deflativa introdotta dal decreto sviluppo 2012): quando si adisce il giudice di legittimità, infatti, bisogna fare espressa menzione della motivazione integrale dell’ordinanza-filtro e dei motivi d’appello, altrimenti pure il ricorso di legittimità risulta inammissibile. È quanto emerge dall’ordinanza 12034/14, pubblicata il 28 maggio dalla sesta sezione civile della Cassazione (presidente Mario Finocchiaro, relatore Franco De Stefano).

Ricorso diretto. Il punto della questione sta tutto nell’ordinanza-filtro, che stabilisce come non sussista alcuna possibilità di accoglimento dell’appello: in tal caso l’oggetto del giudizio di legittimità non è più, come accade di solito, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma la pronuncia di primo grado sulla domanda, come se l’intero grado di appello non fosse stato esperito con modalità tali da consentire la stessa attivazione del giudizio di legittimità. Dopo l’ordinanza-filtro, dunque, si può propone il ricorso contro il provvedimento di primo grado. Il termine è quello ordinario di termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore (o, comunque, l’atto deve essere depositato entro il termine previsto dall’articolo 327 cpc).

Requisiti minimi. Le conseguenze sono tutt’altro che trascurabili: l’atto di appello poi dichiarato inammissibile e l’ordinanza che ha proceduto in tal senso, spiegano gli «ermellini», costituiscono così requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento di primo grado; non si può dunque evitare di fare riferimento nel ricorso per cassazione tanto all’ordinanza-filtro quanto ai motivi dell’impugnazione perché la Suprema corte deve essere messa in condizioni di controllare che non si è formato alcun giudicato interno sulle questioni proposte, essendo state esse ancora prospettate adeguatamente al giudice del gravame. Sia l’atto di appello sia l’ordinanza dovranno essere poi prodotti ai sensi del n. 4 dell’articolo 369 cpc. Nella specie nel ricorso si trova soltanto l’indicazione sommaria del contenuto dell’atto di appello e, quindi, scatta l’inammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per l’assoluta novità della questione, ma il ricorrente paga comunque il doppio del contributo unificato come previsto dalla legge di stabilità 2013 per l’inammissibilità del ricorso.