I nuovi testi unici fiscali si preparano al debutto del 1° gennaio 2027 con un pieno di correttivi. Dal concordato preventivo biennale ai fringe benefit, dalle sanzioni agli accertamenti Iva: nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare il 12 ottobre dal Consiglio dei ministri figurano interventi a tutto campo, finalizzati a eliminare incongruenze e completare il coordinamento della futura normativa tributaria con quella oggi in vigore. L’obiettivo primario dell’intervento correttivo è quello di eliminare errori materiali, sistemare rinvii normativi e assicurare la coerenza delle disposizioni confluite nei nuovi corpi legislativi.
Nel mirino del provvedimento correttivo finiscono, di fatto, tutti gli otto testi unici fiscali approvati nei mesi scorsi in attuazione della riforma fiscale attuativa della legge n. 111 del 2023. Si tratta di modifiche puramente formali che servono a riequilibrare le parti dei testi unici con le norme attualmente in vigore dalle quali hanno tratto la loro origine. Un esempio di questo restyling a tutto campo è quello che riguarda l’articolo 92 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento (alter ego dell’articolo 9 del decreto Cpb), approvato con il decreto legislativo n. 141/2026 in materia di concordato preventivo biennale. Viene colmata la lacuna normativa per cui non erano confluite nel nuovo testo unico le novità in tema di incrementi massimi della pretesa concordataria per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, il cui limite è fissato al 30%, e per quelli con punteggio pari o superiore a 1 ma inferiore a 6, la cui percentuale massima di incremento della proposta di concordato sale al 35%.
Sul fronte delle imposte sui redditi la bozza di decreto correttivo va a colmare alcune lacune relative al tema dei fringe benefit per i redditi di lavoro dipendente. Attraverso una serie di modifiche apportate all’articolo 53 del dlgs n. 117 del 19 giugno 2026, il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, viene infatti confermata la soglia ordinaria di esenzione di 258,23 euro, con tassazione dell’intero valore dei beni e servizi qualora il limite sia superato, e per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene espressamente riportata la disciplina derogatoria che eleva la franchigia a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli nelle condizioni previste dalla legge.
Nelle soglie maggiorate rientrano anche i rimborsi delle utenze domestiche, dei canoni di locazione dell’abitazione principale e degli interessi sui mutui relativi alla medesima abitazione. Anche in questo caso non si tratta dell’introduzione di nuove agevolazioni, ma della corretta trasposizione della disciplina vigente contenuta nel dpr n. 917/1986.
Correzioni anche al nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (dlgs n. 173/2024) dove, fra le altre, viene modificato l’articolo 41-bis per coordinarlo con la disciplina originaria in materia di imposta di registro e degli altri tributi indiretti. A seguito della correzione in oggetto la disposizione precisa ora che, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 13, comma 1-bis, del relativo testo unico, il pagamento effettuato entro il termine previsto consente la riduzione della sanzione a un terzo.
Nel mirino del correttivo finiscono anche gli accertamenti Iva, essendo oggetto di modifica proprio l’articolo 284 del testo unico degli adempimenti e dell’accertamento (alter ego dell’articolo 54-bis del dpr n. 633/1972). Nel primo comma di detta disposizione normativa del dlgs n. 141 del 2026 viene infatti colmata un’importante lacuna con l’inserimento di un espresso riferimento alle operazioni desunte sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.