05.10.2012

Più tutele ai passeggeri per i viaggi in aereo

  • Il Sole 24 Ore

Il primo volo in ritardo, l’altro in connessione cancellato. Le vacanze ritardate accompagnate dal rifiuto della compagnia aerea di risarcire i passeggeri. Uno scenario comune al quale la Corte Ue pone un freno. Con la sentenza la causa C-321/11, la Corte di Lussemburgo ha chiarito la portata dei diritti dei passeggeri ai quali è negato l’imbarco per ragioni operative, imputabili a un comportamento del vettore.
Una coppia aveva acquistato due biglietti per un volo da La Coruna a Santo Domingo via Madrid dalla compagnia aerea Iberia. Ottenute le carte d’imbarco e la registrazione dei bagagli i due turisti già pensavano alle spiagge domenicane. Il solito ritardo ha infranto i sogni di un viaggio senza intoppi. I passeggeri, arrivati a Madrid, si erano presentati al gate proprio nel momento in cui era effettuata l’ultima chiamata. Ma la compagnia aerea aveva già provveduto ad annullare la carta d’imbarco per la tratta Madrid-Santo Domingo. In pratica, pensando che i passeggeri non avrebbero fatto in tempo ad arrivare per l’orario fissato per la partenza i posti erano stati assegnati ad altri. Con il risultato che i due turisti erano arrivati a destinazione con grave ritardo.
L’Iberia si è opposta alla domanda di risarcimento per negato imbarco previsto dal regolamento n. 261/2004, sostenendo che si era trattato di un caso di coincidenza persa. I giudici spagnoli hanno passato la questione alla Corte Ue che ha respinto una lettura troppo formalistica della nozione di negato imbarco e ha ampliato la tutela dei passeggeri.
Prima di tutto, gli eurogiudici hanno analizzato la nozione. È tale – chiarisce il regolamento – il rifiuto di trasportare un passeggero che si presenta all’imbarco nel rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 3. Così avevano fatto i ricorrenti che non si erano potuti imbarcare solo per l’annullamento della carta d’imbarco deciso dalla compagnia aerea che, in modo frettoloso, aveva assegnato i posti ad altri. Escludere dalla tutela del regolamento i passeggeri che si trovano in una situazione di questo tipo significa compromettere l’obiettivo del regolamento che è quello di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri. Una conclusione analoga nella sentenza C-22/11: in questo caso i passeggeri erano stati vittime di una cattiva riorganizzazione dei voli da parte della Finnair a seguito di uno sciopero, con voli ritardati nelle 48 ore successive e conseguenze sui passeggeri che dovevano partire nella giornata successiva all’astensione dei lavoratori. Netta la posizione della Corte: la presenza di circostanze eccezionali come uno sciopero non giustifica il negato imbarco nei giorni seguenti e impone la compensazione pecuniaria ai passeggeri che non riescono a partire. Anche perché la situazione era assimilabile a quella di overbooking. In entrambi i casi, poi la Corte esclude che le ragioni operative del ritardo possano costituire ragionevoli motivi per esentare da responsabilità la compagnia aerea. Spazio, quindi, al risarcimento.