Il pignoramento colpisce ieri, oggi e domani. L’azione coattiva, infatti, opera non soltanto sulle somme già disponibili, ma anche su quelle che diventano esigibili dopo la notifica dell’atto. Al disoccupato che sta intascando la Naspi, per esempio, il pignoramento colpisce non soltanto le rate in erogazione, ma anche quelle ancora da maturare. Lo precisa l’Inps con il messaggio n. 3260/2026, fornendo indicazioni sulla gestione dei pignoramenti notificati dall’Agenzia delle entrate riscossione (Ader) sulle prestazioni diverse dalle pensioni (Naspi, disoccupazione agricola, Tfr, etc).
La verifica e il pignoramento. Prima di tutto l’Inps chiarisce che i due istituti «verifica d’inadempienza», disciplinato dall’art. 48-bis del dpr n. 602/1973, e «pignoramento dell’Ader», disciplinato all’art. 72-bis dello stesso dpr, sono tra loro indipendenti e autonomi. Con il primo, in pratica, tutte le p.a., prima di fare un pagamento d’importo sopra i 5 mila euro, devono verificare se chi lo ricevere abbia debiti scaduti risultanti da cartelle esattoriali. Il secondo, invece, è il potere dell’Ader di azionare il recupero coattivo, appunto tramite pignoramento presso terzi, nell’ambito della riscossione esattoriale. L’autonomia e indipendenza degli istituti comporta che la verifica d’inadempienza non costituisce una condizione necessaria ai fini dell’esercizio del potere di pignoramento. L’agente della riscossione, quindi, può notificare l’atto di pignoramento anche senza che prima sia stata attivata la procedura di verifica.
Ieri, oggi e domani. In secondo luogo l’Inps indica qual è la portata dell’ordine di versamento, quando l’atto di pignoramento si riferisce a somme «dovute e debende», disponendo il riversamento non solo delle somme già maturate alla data della notifica, ma anche di quelle che divengano esigibili alle rispettive scadenze. L’Inps precisa che tale pignoramento comprende sia i crediti già esigibili al momento della notifica, sia quelli che diventano esigibili successivamente purché riconducibili a uno stesso rapporto giuridico esistente alla data del pignoramento (l’Inps richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 28520/2025). Il caso pratico su cui sono sorti i dubbi riguardava l’anticipazione Naspi, erogata in due tranche. In particolare, è stato chiesto all’Inps di chiarire se gli effetti del pignoramento dovessero limitarsi all’importo della prima tranche, oggetto di verifica d’inadempienza, oppure estendersi anche alla seconda esigibile successivamente.
L’Inps precisa che, se all’esito della verifica sulla prima tranche sia notificato un pignoramento, anche la seconda tranche, se dovuta, va versata all’agente della riscossione al momento della sua esigibilità, in quanto collegata allo stesso rapporto giuridico che ha originato il credito pignorato. Inoltre, il fatto che la seconda tranche sia d’importo inferiore a 5 mila euro non modifica l’obbligo di versamento, perché è una soglia che rileva esclusivamente ai fini dell’attivazione della verifica di inadempienza.