04.11.2026

L’iperammortamento nella Zes

  • Italia Oggi

Anche nel biennio 2027-2028 le imprese del Mezzogiorno e delle regioni Marche e Umbria potranno cumulare le agevolazioni della Zes unica con quelle dell’iperammortamento. Nessun veto a tale riguardo è stato infatti posto dall’art. 85 del disegno di legge di bilancio 2027, purché vengano rispettate le regole per evitare il doppio finanziamento (la base della maxi deduzione deve essere calcolata al netto delle agevolazioni della Zes).

Se al termine dell’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge di bilancio 2027 non ci saranno variazioni, le imprese delle aree rientranti nella Zes unica avranno a disposizione nel periodo 2026-2028 3,65 miliardi di euro di risorse sotto forma di crediti d’imposta da calcolarsi sugli investimenti in beni strumentali, immobili compresi.

La cumulabilità dei due incentivi. Come si legge nel testo del ddl bilancio 2027, la Zes Unica viene rifinanziata con 3,65 miliardi di euro, mentre l’iperammortamento risulta già prorogato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio 2026 (n. 199/2025).

Entrambi gli incentivi possono essere applicati allo stesso investimento. Tuttavia, per evitare la sovrapposizione degli aiuti, la base agevolabile per la determinazione della maxi deduzione fiscale deve essere calcolata al netto dei contributi o del credito d’imposta Zes già ottenuti (si applica il principio del costo netto o nettizzazione). Il cumulo complessivo delle agevolazioni non può comunque superare il 100% del costo totale dell’investimento.

La regola del costo netto (o nettizzazione). È un principio obbligatorio che disciplina il cumulo tra il credito d’imposta Zes Unica e l’iperammortamento (introdotto dalla legge di bilancio 2026, n. 199/2025).

La regola vieta il cosiddetto “doppio finanziamento”: in pratica non è possibile calcolare l’iperammortamento sull’intero costo lordo di un bene se per quello stesso bene si è già ottenuto un contributo o un aiuto di Stato a fondo perduto, come il credito d’imposta Zes Unica.

Pertanto per evitare la sovrapposizione dei due incentivi dalla base di costo lordo dell’investimento (C) si deve detrarre l’importo del contributo o del credito Zes ottenuto (K): l”iperammortamento, ovvero la maggiorazione fiscale del costo, si applica esclusivamente sulla base netta (C – K) e non sul valore iniziale del bene.

Esempio

Se un macchinario costa 200.000 euro e l’azienda ottiene un credito Zes unica di 120.000 euro (pari al 60%), l’iperammortamento non si calcola sui 200.000 euro, ma sulla differenza, ovvero su 80.000 euro (200.000 – 120.000).

Al riguardo va precisato che l’ammortamento civilistico continua a essere calcolato sul costo lordo del bene nei bilanci dell’azienda, mentre la base dell’iperammortamento viene ridotta (nettizzata) solo ai fini della maggiorazione

fiscale e del risparmio sull’Ires.

Il credito d’imposta Zes unica. Il credito d’imposta (dal 30 al 60% a seconda delle regioni) va calcolato sugli acquisti di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali (oltre a immobili strumentali entro il limite del 50% dell’investimento) per progetti compresi tra i 200.000 euro (50.000 euro per agricoltura e pesca) e i 100 milioni di euro. Le aliquote per Marche e Umbria sono pari al 35%, 25% e 15% per, rispettivamente, piccole, medie e grandi imprese. La percentuale reale che le imprese possono utilizzare dipende tuttavia dal riparto nazionale stabilito dall’Agenzia delle entrate (es. le percentuali effettive fruibili si sono assestate nei provvedimenti recenti intorno al 60,38% rispetto all’importo teorico).