20.10.2026

La continuità deve tutelare il valore dell’azienda

  • Il Sole 24 Ore

L’interruzione brutale dell’attività d’impresa dopo l’apertura della liquidazione dissolve valori che la gestione temporanea potrebbe preservare. La continuazione dell’azienda da parte del curatore che, in questo caso, svolge attività di impresa, può a volte essere risolutiva a tutela dei creditori.

In questo senso si è mosso il Tribunale di Brescia (decreto 20 agosto 2026), che ha autorizzato d’urgenza l’esercizio dell’impresa relativamente al ramo d’azienda “calcistico” di una società in liquidazione. Senza il tempestivo perfezionamento dell’iscrizione al campionato, la debitrice avrebbe perso il titolo sportivo, con revoca di affiliazione e matricola, dal cui mantenimento dipendeva l’esigibilità di crediti di solidarietà sportiva per vari milioni.

Il giudice bresciano ha così applicato l’articolo 211 del Codice della crisi, autorizzando la temporanea prosecuzione dell’attività, per preservare un valore destinato a disperdersi.

La decisione ha valorizzato anche il fatto che, rispetto all’articolo 104 della legge fallimentare, è venuto meno il requisito del «grave danno» derivante dall’interruzione, con la conseguenza che l’autorizzazione si regge sull’assenza di pregiudizio, da intendersi nel senso che i creditori non ricevano, per la prosecuzione dell’attività, un valore inferiore a quello della liquidazione atomistica.

L’articolo 211, comma 3, presuppone, per l’esercizio provvisorio dopo l’avvio della liquidazione, la proposta del curatore e l’ok dei creditori. Tuttavia la scadenza federale, con la sentenza arrivata in estate, non consentiva né la nomina del comitato né la convocazione nei dieci giorni dell’articolo 138, comma 3, imponendo al tribunale di ricorrere all’articolo 140, comma 4, per cui «in caso (…) di urgenza provvede il giudice delegato».

Il decreto ha così autorizzato i soli atti utili alla conservazione della matricola, all’iscrizione al campionato, al mantenimento del titolo sportivo e alla riscossione dei crediti, imponendo al curatore, in deroga all’articolo 211, comma 4, tempistiche ridotte per le prime informative periodiche.

Il beneficio per i creditori valorizzato dal provvedimento non è quello che il curatore aveva prospettato per primo, ossia la possibilità di cessione dell’azienda calcistica in funzionamento, che in questo caso pareva difficilmente realizzabile. L’articolo 52 delle norme federali impone, difatti, al cessionario di assolvere i debiti sportivi della società cui sia stata revocata l’affiliazione che, nel caso concreto, oscillavano tra quasi due milioni riconosciuti dalla stessa debitrice e oltre 3,5 milioni quantificati in via stragiudiziale dai creditori.

I giudici hanno, invece, individuato il beneficio nell’incasso di un credito di solidarietà stimato in circa 3,7 milioni, la cui esigibilità dipendeva dalla permanenza della matricola. Quindi, pur a fronte di una non irrilevante incertezza sulla chance di prosecuzione della continuità, l’autorizzazione è stata data sul presupposto che il costo della continuità fosse meno dell’1% del credito da recuperare.

Nei fatti, a reggere l’autorizzazione è la sola possibilità di riscuotere i crediti di solidarietà, pur se l’incertezza dell’incasso impone di valutare questa posta «sotto la lente della chance di riscossione», che il decreto tratta come situazione giuridica autonoma e componente attuale del patrimonio (Cassazione, 11322/2003).

La decisione mette a fuoco una difficoltà tipica dell’esercizio provvisorio affidato al curatore-imprenditore: i costi della continuità sono misurabili con sufficiente grado di certezza, ma i benefici (come per l’attività di impresa) sono spesso aleatori. Pretendere la certezza del realizzo finirebbe per escludere spesso ogni possibilità di preservare opportunità che, per concretizzarsi, richiedono una gestione temporanea. La tutela dei creditori giustifica la prosecuzione dell’attività, realizzando «contemporaneamente due diversi interessi protetti» dal Codice, conservazione di complessi aziendali funzionanti e miglior soddisfazione dei creditori.

L’affidamento della prosecuzione temporanea al curatore e l’assenza di pregiudizio per i creditori attua il bilanciamento tra beneficio atteso (gli effetti della conservazione dell’attività di impresa, probabile) e costi (certi) a sostenersi per il periodo di tempo utile al conseguimento dell’obiettivo.