31.05.2012

Impugnazione anche di atti presupposti ma non notificati

  • Italia Oggi

L’omessa notifica dell’atto presupposto (rispetto a quello «conseguenziale» notificato) non esonera il contribuente dall’obbligo di impugnare congiuntamente sia l’uno che l’altro, così come stabilito dagli artt. 19, comma 3, e 21 del dlgs 546/92. È quanto si legge nella sentenza 6721/2012, nella quale la Sezione tributaria della Cassazione ha modo di chiarire che «il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli». Altrimenti «egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall’amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge». In materia di riscossione delle imposte, infatti – continuano i giudici –, l’avviso di mora assolve ad una duplice funzione: quella, avente carattere necessario, di precetto, consistente nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente «l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata» e quella, viceversa, eventuale, consistente nel portare a conoscenza dello stesso contribuente «per la prima volta» la pretesa erariale «ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale». Ciò ha indotto la Corte ad accogliere le censure mosse dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la quale ultima, evidenziando l’inidoneità della procedura di notifica, aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso ente impositore contro il decisum di primo grado che dava per vincitore il contribuente, accogliendone «integralmente» il ricorso: per gli ermellini non vi è dubbio che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina «il contrario convincimento del giudice di appello, il quale avrebbe dovuto rilevare la definitività del provvedimento impositivo impugnato e disattendere il ricorso».