I vincoli fiscali dei Pir finiscono nel mirino della Commissione europea. Bruxelles contesta all’Italia l’obbligo di destinare una quota minima del portafoglio a strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o da società dello Spazio economico europeo con una stabile organizzazione nel Paese, ritenendolo una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali. Una seconda procedura riguarda invece le condizioni imposte agli investitori non residenti per ottenere l’esenzione su interessi e altri proventi di obbligazioni societarie e titoli di Stato italiani. In entrambi i casi la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora, concedendo all’Italia due mesi per rispondere.
Nel mirino anche i Pir. La prima procedura (INFR(2026)2170) riguarda i Piani individuali di risparmio e, in particolare, i requisiti di composizione del portafoglio necessari per accedere al trattamento fiscale agevolato.
La normativa italiana prevede che una quota minima del portafoglio sia investita in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia oppure da società dello Spazio economico europeo che dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Secondo la Commissione, il vincolo costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali prevista dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Ue.
Per Bruxelles, la disciplina scoraggia i residenti italiani dall’investire in società di altri Stati membri, limitando le possibilità di diversificare gli investimenti nel mercato unico. Allo stesso tempo, rappresenta un ostacolo per le imprese estere che intendono raccogliere capitali provenienti dall’Italia. Una contestazione analoga è stata aperta nei confronti della Slovenia per i suoi conti individuali di investimento agevolati.
Il nodo delle obbligazioni. La seconda procedura (INFR(2026)4015) riguarda il trattamento fiscale degli interessi e degli altri proventi derivanti da obbligazioni societarie e titoli di Stato italiani. In linea generale questi redditi sono soggetti a ritenuta, mentre alcuni investitori non residenti possono beneficiare di un’esenzione.
È proprio sulle condizioni per ottenere l’agevolazione che si concentra la contestazione. L’esenzione è riconosciuta quando i titoli sono depositati presso un intermediario finanziario residente in Italia, presso la stabile organizzazione italiana di un intermediario non residente oppure, in alcuni casi, presso un intermediario estero che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Secondo la Commissione, queste condizioni rendono meno attraenti i servizi di custodia e amministrazione offerti da intermediari stabiliti in altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo senza una stabile organizzazione in Italia rispetto agli stessi servizi forniti dagli intermediari italiani. Il sistema finirebbe così per scoraggiare gli investitori non residenti dall’utilizzare intermediari finanziari esteri. Per Bruxelles la disciplina non è quindi in linea con la libertà di prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Ue e dall’articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Le altre contestazioni fiscali. Il pacchetto di infrazioni riguarda anche altri Stati membri. La Commissione ha aperto procedure contro Germania, Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria perché ritiene insufficienti le sanzioni previste per le violazioni delle regole sulla cooperazione amministrativa fiscale (Dac). L’Ungheria è inoltre nel mirino per il diverso trattamento fiscale degli interessi sui titoli di Stato nazionali rispetto a quelli di altri Paesi Ue e See, mentre alla Romania viene contestato il trattamento delle plusvalenze su strumenti finanziari quando l’intermediario non è stabilito nel Paese.
Per l’Irlanda la procedura riguarda invece l’esenzione delle plusvalenze sui titoli di Stato nazionali, non riconosciuta alle obbligazioni pubbliche degli altri Paesi Ue e See. La Germania è destinataria di un’altra procedura sulla corretta applicazione dell’esenzione Iva per alcuni servizi di gestione dei crediti e delle garanzie.