15.11.2012

Detrazione Iva più libera

  • Italia Oggi

Per il calcolo del pro rata di detrazione dell’Iva, il parametro del fatturato non è esclusivo.

I soggetti che effettuano operazioni imponibili ed operazioni esenti determinano la quota percentuale dell’imposta detraibile, in via di principio, in base al rapporto fra l’importo delle operazioni della prima categoria e l’ammontare complessivo di tutte le operazioni. Tuttavia, gli stati membri possono imporre, in determinati casi (fra cui quello dell’impresa che possiede un fabbricato locato in parte a fini commerciali e in parte a fini abitativi), la determinazione con criteri diversi dall’entità del fatturato, come la superficie dei locali, al fine di pervenire ad un risultato più coerente con gli obiettivi dell’imposta.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue dell’8 novembre 2012, causa C-511/10, avente ad oggetto una questione sollevata in relazione alla disciplina tedesca del pro rata, secondo la quale, in caso di utilizzo di un bene o di un servizio in parte per effettuare operazioni senza diritto alla detrazione, la detraibilità dell’Iva «a monte» è esclusa per la parte di imposta riferibile, da un punto di vista economico, all’effettuazione di tali operazioni. L’imprenditore può determinare gli importi parzialmente non detraibili attraverso un’adeguata stima. Una determinazione della parte non detraibile basata sul rapporto fra le operazioni che escludono la detrazione e le operazioni che la legittimano è ammissibile solo qualora non sia possibile nessun’altro collegamento economico. La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia riguardante una società che, dopo avere costruito un immobile comprendente abitazioni e locali ad uso commerciale, lo aveva poi ceduto in locazione, in parte in regime di esenzione dall’Iva e in parte in regime di imponibilità. La società, nella dichiarazione Iva, detraeva parzialmente l’imposta assolta sugli acquisti, per la parte corrispondente al rapporto tra il volume d’affari relativo alla locazione commerciale e quello risultante dalle altre operazioni di locazione.

Il fisco aveva però notificato l’accertamento, ritenendo che la società, in base alla normativa tedesca, avrebbe dovuto basare il pro rata sul rapporto tra la superficie dei locali commerciali e quella dei locali ad uso abitativo.

I giudici investiti della controversia, dubitando della correttezza della norma nazionale rispetto alla direttiva Iva, decidevano di promuovere davanti alla corte di giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 17, par. 5, della sesta direttiva autorizzi gli stati membri a privilegiare, in un caso come quello descritto, un criterio di ripartizione diverso dal criterio basato sul volume d’affari previsto dall’art. 19 della direttiva stessa.

Nella sentenza, la corte osserva che le disposizioni dell’art. 17, par. 5, che consentono agli stati membri, in relazione a determinate fattispecie, di imporre un pro rata diverso da quello dell’art. 19 hanno carattere derogatorio, per cui non possono essere adottate in termini generali perché altrimenti verrebbe meno il principio secondo cui il calcolo del pro rata di detrazione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli stati membri.

Ciò premesso, l’art. 17, par. 5, non osta però a che lo stato membro, nel rispetto dei principi del sistema comune, privilegi, per una determinata operazione, come la realizzazione di un immobile ad uso promiscuo, uno dei metodi di calcolo del pro rata di detrazione previsti al terzo comma di detta disposizione. In ordine alle regole da applicare in tale fattispecie, la corte ritiene che spetta agli stati membri stabilire metodi e regole del pro rata, tenendo conto della finalità e dell’economia della direttiva, ossia allo scopo di far sì che il calcolo del pro rata di detrazione sia il più preciso possibile. In conclusione, secondo la corte, la direttiva consente agli stati membri di adottare, in casi particolari, un criterio di pro rata non basato sull’entità del fatturato, ma su altri criteri più precisi; si potrebbe parlare, nella fattispecie, di pro rata «fisico», espressione che, nella normativa italiana, viene da taluni impropriamente riferita alla detrazione «pro quota» dell’art. 19, comma 4, dpr 633/72.