03.10.2011

Compensazioni dei crediti ampie

  • Italia Oggi

di Alessandro Felicioni 

Sarà possibile anche per le imprese industriali e commerciali trasformare in crediti d'imposta compensabili le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; ciò però solo nel caso in cui le differenze temporanee derivino dalla valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili in più anni. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 94/E del 22 settembre scorso offre alle società diverse da quelle bancarie la possibilità di fruire dell'agevolazione specificatamente indirizzata agli istituti di credito.

L'articolo 2, comma 55, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, ha previsto che: «In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d'esercizio».

In particolare, per le banche e gli enti finanziari, sono trasformabili in credito d'imposta le imposte anticipate relative alle svalutazioni dei crediti e, anche per gli enti diversi, quelle connesse alla valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta.

Al di là delle singole fattispecie interessate alla disposizione va sottolineato che la conversione in crediti di imposta è subordinata al fatto che nel bilancio di esercizio interessato sia evidenziata una perdita; inoltre la conversione non può riguardare un ammontare superiore a quello risultante dal prodotto della stessa perdita d'esercizio con il rapporto tra le attività per imposte anticipate, oggetto di agevolazione, e la somma del capitale sociale e delle riserve. Una volta avvenuta la trasformazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia (ovvero quello in corso alla data di approvazione del bilancio), non si possono più effettuare le variazioni in diminuzione corrispondenti all'ammontare di imposte anticipate trasformate.

Così, nel caso dell'avviamento (si veda tabella) può succedere che l'aliquota annua di ammortamento fiscale (5,56%) sia inferiore a quella civilisticamente ammessa (nell'esempio 33%). Da qui la necessità di provvedere, in sede fiscale a una variazione in aumento nella dichiarazione annuale e, in sede civilistica, all'iscrizione di crediti per imposte anticipate pari alla differenza temporanea tra i due ammortamenti per l'aliquota di imposta Ires. Ciò in quanto al momento in cui l'ammortamento civilistico del bene sarà esaurito, si potrà continuare a dedurre la quota fiscale dando origine fiscalmente a una variazione in diminuzione e civilisticamente allo storno del credito per imposte anticipate formatosi.

Una volta determinato il credito d'imposta effettivamente fruibile è evidente che le differenze temporanee fino ad allora maturate non potranno portare a variazioni in diminuzione nelle future dichiarazioni dei redditi; ciò perché in caso contrario lo stesso beneficio verrebbe fruito due volte: prima come credito d'imposta compensabile e poi come minor imponibile.

Peraltro la necessità di prevedere che l'esercizio sia in perdita e la quantificazione del credito in proporzione alla perdita stessa rispetto al patrimonio netto della società evidenziano la volontà di monetizzare un credito (quello per imposte anticipate) quando e nella misura in cui lo stesso rischia di andare perso (il credito per imposte anticipate ha un senso solo se è spendibile a fronte di redditi imponibili da abbattere).

Quanto alla decorrenza, la norma stabilisce che la trasformazione in credito d'imposta «decorre dalla data di approvazione di bilancio»; in tal modo la disposizione è applicabile con riferimento a tutti i bilanci la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del dl 225/2010 (30 dicembre 2010).

Operativamente, l'utilizzo del credito può avvenire, ovviamente, solo in compensazione; peraltro, a differenza degli altri crediti di imposta presenti nell'ordinamento tributario interno, questo non è sottoposto ad alcun limite d'importo. La compensazione tramite F24 va effettuata utilizzando il codice tributo 6834. Infine, per quanto riguarda l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, lo stesso deve essere indicato nella sezione XIX del quadro RU, utilizzando l'apposito codice 80.