06.05.2019

C/c bancari sono sempre prove

  • Italia Oggi

La mancanza dell’autorizzazione, ai fini della richiesta di acquisizione di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio, ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale.Così ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9260 del 3 aprile 2019. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento a seguito di acquisizione di dati bancari relativi a conti correnti intestati al contribuente.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, con sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale, tranne che con riferimento a due prelevamenti. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto l’indagine bancaria non era stata autorizzata dalle autorità competenti, ai sensi dell’art. 32 del decreto del presidente della repubblica n. 600/1973 e dell’art. 51 del decreto del presidente della repubblica n. 633/1972.

Secondo la Corte di cassazione il ricorso era infondato, costituendo principio consolidato quello per cui la mancanza dell’autorizzazione ai fini di indagini finanziarie non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio, o siano state violate la libertà personale o del domicilio dello stesso contribuente.

Tale autorizzazione attiene del resto solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito nel codice di procedura penale, dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, dovendo comunque il contribuente dimostrare che l’assenza dell’autorizzazione ha comportato un pregiudizio tale da inficiare il risultato finale del provvedimento.

Si evidenzia, in ogni caso, che l’autorizzazione ai fini delle indagini bancarie, avendo natura di atto meramente preparatorio e non essendo quindi qualificabile come provvedimento o atto impositivo, non soggiace all’obbligo di motivazione.

Giovambattista Palumbo