08.10.2015

Abuso di diritto, via il penale

  • Italia Oggi

Abuso del diritto ko su tutta la linea. L’elusione fiscale (come stabilisce il dlgs 128/2015 in vigore dal 1° ottobre) non sarà più perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa. Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e Iva). Il contribuente dovrà essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale. L’elusione, ormai termine totalmente equivalente all’abuso del diritto, avrà quindi un’applicazione residuale rispetto agli altri illeciti penali. La riforma sulla depenalizzazione è retroattiva.

La prima sentenza postriforma della Corte di cassazione (40272 del 7 ottobre 2015) accoglie il ricorso di un imprenditore finito nel mirino degli inquirenti per aver ottenuto un risparmio d’imposta mediante il prestito di titoli azionari.

L’uomo è stato assolto con formula piena: perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

In definitiva, spiega la terza sezione penale del Palazzaccio, «la scelta adottata dal legislatore delegato è stata quella di escludere la rilevanza penale delle operazioni costituenti abuso del diritto, quali descritte dalla norma generale, facendo salva, per converso, l’applicabilità a esse delle sanzioni amministrative, ove ne ricorrano in concreto i presupposti».

In motivazione i Supremi giudici chiariscono inoltre quali sono i presupposti della nuova elusione, per la verità non molto lontani dagli approdi giurisprudenziali che hanno portato alla ribalta questo istituto. L’abuso del diritto colpisce quindi le operazioni prive di sostanza economica: sono tali i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Per esempio la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Per vantaggi fiscali indebiti, poi, si considerano i benefici anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali.

Con la stessa motivazione la Suprema corte sdogana comunque le operazioni commerciali giustificate da non marginali ragioni extrafiscali: in poche parole, se il risparmio d’imposta consegue a una strategia anche di ordine organizzativo o gestionale, di imprese e professionisti, l’amministrazione finanziaria non potrà contestare l’elusione.

Da una lettura della norma e di questa prima interpretazione fornita in sede di legittimità è difficile immaginare i risvolti pratici della riforma. Sicuramente l’assenza di conseguenze penali a condotte elusive e, con buona probabilità, la contestazione dell’abuso del diritto saranno più facilmente superabili dal contribuente che potrà opporre anche una mera riorganizzazione aziendale.