La giurisprudenza più recente conferma una distinzione netta: nei SIC il preavviso è requisito di legittimità della segnalazione e la sua assenza può comportarne la cancellazione; nella Centrale Rischi, invece, prevale l’orientamento che lo qualifica come obbligo di trasparenza, la cui violazione rileva soprattutto sul piano risarcitorio.
Sul fronte dei danni, è ormai superata l’idea del “danno in re ipsa”: chi agisce deve allegare e provare in concreto il pregiudizio patrimoniale o reputazionale subito e il nesso causale con la segnalazione.
Un quadro articolato, che impone agli intermediari massima attenzione procedurale e ai clienti un rigoroso onere probatorio.
Quanto incide, nella prassi applicativa, questa differenza tra SIC e Centrale Rischi nella strategia difensiva delle parti?
Per scoprire di più leggi l’articolo su Diritto Bancario a cura di Antonio Ferraguto e Elisa Varisco, Partner e Senior Associate del Gruppo.