12.03.2013 Icon

Parere del C.N.F. sulla produzione in giudizio della convenzione sul compenso con il cliente

Cari Lettori,

sperando di fare cosa gradita, siamo con la presente a segnalarVi il parere emesso dal Consiglio Nazionale Forense (parere 24 ottobre 2012, n. 63, rel. Consigliere Berruti) codicedeontologico-cnf.it-  sulla opportunità che l’avvocato, nel depositare la nota spese giudiziale, faccia riferimento – allegandola – alla convenzione sul compenso professionale eventualmente stipulata con il cliente.
Quesito n. 182: viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: ‘l’avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?’
L’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) non implica il venir meno dell’onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite.
Eccettuata l’ipotesi nella quale il difensore sia costituito come antistatario, la nota spese viene prodotta nell’interesse della parte assistita, titolare del diritto alla rifusione nei confronti del soccombente.
In tale prospettiva, ritiene la Commissione che sia opportuno che il difensore faccia riferimento alla convenzione sugli onorari stipulata con il cliente, e che la alleghi alla nota spese onde fornire un ragionevole principio di prova in ordine all’ammontare della domanda di condanna, in vista alla liquidazione del compenso da parte del giudice. Ciò, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 96, comma 3, c.p.c.
“.

Non sappiamo se tale orientamento possa subire un qualche “aggiustamento” alla luce della  Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” che ha statuito, tra le altre cose, che l’avvocato non è più tenuto a comunicare il preventivo in forma scritta, a meno che non sia il cliente a richiederlo. In questa seconda ipotesi il professionista è obbligato a rendere nota la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. In ogni caso, resta l’obbligo, nel rispetto del principio di trasparenza, di informare il cliente circa il livello di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso. Staremo a vedere.

(Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com)