04.09.2025 Icon

Flash news: Modifiche al Codice deontologico forense, le novità introdotte dal CNF

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha approvato, con delibera n. 636 del 21 marzo 2024, alcune modifiche al Codice deontologico forense, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025.

Modifiche approvate e ambito di intervento

Gli interventi riguardano, in particolare, gli articoli 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis, nonché la titolazione del Titolo IV, introducendo importanti precisazioni e aggiornamenti in materia di doveri e condotte dell’avvocato.

Riservatezza e corrispondenza tra colleghi: cosa cambia

Una prima modifica ha interessato il comma 3 dell’art. 48, relativo al divieto di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi. Nel recepire il consolidato orientamento giurisprudenziale del CNF, la norma oggi dispone a chiare lettere che non potrà essere consegnata al cliente o alla parte assistita non solo la corrispondenza qualificata come riservata, ma anche quella “contenente proposte transattive e relative risposte” di cui al comma 1.

Il tutto fermo restando che, nell’eventualità in cui il mandato professionale dovesse venire meno, l’avvocato potrà certamente trasmettere tale corrispondenza al collega subentrante, ma questi sarà a sua volta vincolato al dovere di riservatezza.

Verità e trasparenza nella comunicazione con il giudice

Con riferimento al dovere di verità, disciplinato dall’art. 50, si stabilisce che l’avvocato, quando presenta istanze o richieste sul medesimo fatto, è tenuto a indicare anche i provvedimenti già ottenuti – compresi quelli di rigetto – di cui sia a conoscenza.

All’art. 51, concernente la testimonianza dell’avvocato, è stato introdotto l’obbligo per l’avvocato di astenersi dal deporre anche sul contenuto della corrispondenza riservata o contenente proposte transattive e relative risposte.

Nuove cautele nell’ascolto del minore

Particolarmente rilevante è l’intervento che ha riguardato l’art. 56, dedicato all’ascolto del minore. È stato precisato che, salvo il caso in cui sia nominato curatore speciale, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non vi sia conflitto di interessi. Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che impone di svolgere l’ascolto secondo modalità idonee ad assicurare il preminente interesse del minore.

Incompatibilità e imparzialità nell’arbitrato e nella mediazione

In materia di arbitrato (art. 61), le modifiche rafforzano i presìdi di imparzialità e trasparenza. È previsto, infatti, che l’avvocato non possa accettare la nomina ad arbitro se una delle parti è assistita o lo è stata negli ultimi due anni, da un suo socio, associato, collega che eserciti negli stessi locali o con il quale collabori in maniera non occasionale. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo, per l’avvocato-arbitro, di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di indipendenza previste dall’art. 813 c.p.c. Infine, il divieto di intrattenere rapporti professionali già previsto si estende ora anche ai soci, associati e collaboratori.

Disposizioni analoghe vengono dettate in tema di mediazione (art. 62). Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato se una delle parti sia assistita, o lo sia stata negli ultimi due anni, da un professionista a lui legato da rapporti di associazione, condivisione di locali o collaborazione professionale non occasionale. Il divieto, inoltre, si estende anche ai soci, associati e collaboratori.

Le regole deontologiche nella negoziazione assistita

Un’importante novità è rappresentata dall’introduzione dell’art. 62-bis, dedicato alla negoziazione assistita. In questo contesto, l’avvocato che assiste una parte è tenuto a:

  • comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi, anche durante l’attività di istruzione stragiudiziale;
  • mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute, che non possono essere utilizzate in giudizio se non limitatamente alle dichiarazioni acquisite nell’attività istruttoria stragiudiziale;
  • evitare pressioni o suggestioni nei confronti dei terzi chiamati a rendere dichiarazioni o delle persone informate sui fatti;
  • non impugnare un accordo al quale abbia contribuito, salvo che emergano fatti sopravvenuti o ignoti al momento della stipula.

Sanzioni: cosa si rischia in caso di violazione

Di conseguenza è stato aggiornato anche il sistema sanzionatorio: la violazione degli obblighi di lealtà, riservatezza e correttezza di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 62-bis comporta la censura disciplinare, mentre la violazione del dovere di riservatezza di cui al comma 2 è punita con la sospensione dall’esercizio della professione da due a sei mesi.

In conclusione, tali interventi segnano un ulteriore passo nella direzione di un esercizio della professione sempre più responsabile e orientato alla tutela delle parti, con regole più precise per prevenire conflitti e garantire trasparenza nelle diverse fasi dell’attività legale.

Autore Donatella Rosciano

Senior Associate

Milano

d.rosciano@lascalaw.com

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Autore Carmine Orsi

Senior Associate

Milano

c.orsi@lascalaw.com